La risposta n. 5 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara e lapidaria, rispondendo ad un quesito inerente un fabbricato di unica proprietà composto da 2 a 4 unità abitative e unità non abitative: se l’incidenza della parte abitativa non supera il 50 per cento l’edificio non può essere ammesso al Superbonus.
Interpretazione e risposta sorprendente ed inaspettata da parte dell’Agenzia delle Entrate in contrasto con quanto riportato nella circolare 24/E del 2020 e nelle successive
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Oltre a tagliare fuori una buona fetta degli edifici solleva alcuni dubbi:
1) l’edificio è escluso anche in caso di cambio di destinazione ad abitativo?;
2) sempre col cambio di destinazione, se si parte da una situazione di 2, 3 o 4 unità non abitative è completamente escluso dall'agevolazione?
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