JusOnAir – Amministrativo – Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483

Mar 13, 2019 · 10m 42s
JusOnAir – Amministrativo – Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483
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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30. Nella puntata di oggi ci occuperemo di: Informativa antimafia- Tar Sicilia, sez. I, sentenza...

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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
Informativa antimafia- Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483.
Il Tar Palermo è adito per l’annullamento di una informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list, provvedimenti adottati dal competente Prefetto in quanto la società destinataria faceva parte di una cooperativa nella cui compagine operavano anche soggetti controindicati.
L’adito Collegio giudicante ha ritenuto che l’informativa, e il diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list, della cui legittimità si doleva parte ricorrente, fossero carenti sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione.
In punto di diritto, si consideri che l’informativa interdittiva antimafia (oggi disciplinata dagli artt. 84, III e IV, e 91 e ss. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia) è una misura cautelare di polizia amministrativa, preventiva e interdittiva, che si sostanzia nell’attestazione, da parte del Prefetto, “della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese” (art. 84, comma 3) e che determina l’incapacità legale delle imprese destinatarie della stessa di contrarre con la P.A. e con i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (c.d. incapacità legale speciale).
L’applicazione di tali disposizioni ha posto complessi problemi dovuti alla difficoltà di individuare le situazioni in presenza delle quali può effettivamente ritenersi sussistente un pericolo di condizionamento mafioso.
Si corrono, infatti, due rischi opposti:
– da un lato, quello di estromettere dal mercato soggetti estranei alle organizzazioni mafiose e colpevoli solo di contatti non qualificati con persone controindicate;
– dall’altro, quello di consentire alle organizzazioni criminali di controllare l’economia legale.
Altro tema fondamentale sotteso alla sentenza che stiamo esaminando è quello dell’iscrizione nella c.d. white list, di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). Considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale hanno indotto il Legislatore ha istituire la white list, con la creazione di appositi elenchi, tenuti presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.
L’iscrizione nella white list ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l’informazione antimafia e il presupposto per l’iscrizione è che l’impresa non sia soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa.
In conclusione ai fini dell’informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list la (dovuta) prognosi negativa ex ante deve essere suffragata, sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, da un quadro indiziario che, nel suo complesso, conduca a ritenere sussistente il rischio di infiltrazione a carico dell’impresa attenzionata.

A cura dell’Avv. Maria Vaccarello
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