costituzione articolo 57 e modifiche
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LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte seconda - Ordinamento della Repubblica Titolo I – il Parlamento Art. 57.[10] Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla...
show moreParte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I – il Parlamento
Art. 57.[10]
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[10] (Nota all’art. 57).
Articolo sostituito dapprima con l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e quarto comma con l'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).
Il testo dell'art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001, disponeva:
«Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».
«Art. 57
II Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più atti resti».
«Art. 57
II Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
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