costituzione articolo 27

Aug 13, 2016 · 25s
costituzione articolo 27
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Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le...

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Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili

Art. 27.
La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.
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(Nota all'art. 27, quarto comma).
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
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