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Come Evitare i Rischi della Donazione di una Casa! 44° Podcast

Come Evitare i Rischi della Donazione di una Casa! 44° Podcast
Sep 13, 2018 · 4m 32s

Acquistare una casa in donazione può rivelarsi rischioso e la banca può non concedere un mutuo a chi desidera comprare un immobile il cui venditore l'ha ricevuto in donazione. La...

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Acquistare una casa in donazione può rivelarsi rischioso e la banca può non concedere un mutuo a chi desidera comprare un immobile il cui venditore l'ha ricevuto in donazione. La donazione è contestabile entro 20 anni dal momento in cui è stata trascritta o entro 10 anni dal decesso del donante. Un tempo piuttosto lungo. E con la contestazione l’erede può riprendersi il bene donato,
anche se questo è già passato di proprietà. Per proteggere la donazione l’erede può rinunciare alla contestazione con un atto formale sottoscritto quando ancora il donante è in vita.

Innanzitutto, bisogna ricordare che chi dona una casa, a un parente o a un terzo, compie un atto che potrebbe danneggiare i cosiddetti legittimari, ai quali la legge accorda sempre una quota minima del patrimonio del defunto, anche a dispetto della sua volontà. L’ azione di riduzione della legittima è una causa volta a recuperare quella parte di eredità che spetta loro per legge. Come già detto, può essere esperita entro 20 anni dalla trascrizione della donazione nei pubblici
registri immobiliari; 10 anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte del donante. Superato quest’arco di tempo, se non viene intrapresa alcuna azione, la donazione diventa inattaccabile. La prassi notarile ha però elaborato una soluzione più rapida, convalidata adesso dai giudici. Si tratta di far firmare all’erede legittimario una rinuncia a contestare la donazione: in questo modo egli si impegna a non effettuare l’azione di restituzione dell’immobile. Se gli eredi legittimari sono diversi, la firma dovrà essere raccolta da tutti quanti. Con questo accordo il legittimario non perde la propria quota di legittima, che potrà sempre rivendicare anche nei confronti del donante, si impegna solo a non chiedere indietro l’immobile oggetto dell’accordo, ferma restando la possibilità di rivalersi in modo diverso.


Ascolta l'audio per avere info maggiori su questo argomento.

Approfondisci leggendo, guardando ed ascoltando direttamente andando sul blog >>> www.antonioleone.net
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Author Antonio Leone
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