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TAR SICILIA: IL PERMESSO SPECIALE PUÒ ESSERE CONVERTITO IN LAVORO

TAR SICILIA: IL PERMESSO SPECIALE PUÒ ESSERE CONVERTITO IN LAVORO
Jan 23, 2024 · 7m 5s

TAR Sicilia, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 100 Può essere convertito in permesso per motivi di lavoro il permesso di protezione speciale rilasciato ex art. 32 d.lgs. n. 25/2008...

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TAR Sicilia, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 100
Può essere convertito in permesso per motivi di lavoro il permesso di protezione speciale rilasciato ex art. 32 d.lgs. n. 25/2008 che era in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del DL n. 20/2023, trovando applicazione anche a questi casi la disciplina transitoria contenuta all’art. 7, co. 3, del medesimo decreto-legge. In particolare, non è condivisibile la tesi per cui il permesso di soggiorno per protezione speciale previsto all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 resterebbe escluso dal regime transitorio che beneficia invece i permessi per protezione speciale previsti all’art. 19, co. 1.1 del TUI, atteso che, l’art. 32 citato si riferisce proprio ai presupposti previsti da quest’ultima disposizione del TUI.

Ritenuto che il ricorso è fondato e che va accolto alla luce delle seguenti considerazioni:
a) la parte ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali con scadenza 29.12.2023, richiedeva la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, debitamente allegando il contratto di lavoro;
b) con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di conversione, rilevando che, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell’art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998;
c) le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;
d) nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 16 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il d.l. n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 29.12.2023;
e) ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell’intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 a mente del quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;
Ritenuto che non è condivisibile l’eccezione opposta dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il regime transitorio di cui all’art. 7 comma 3 non si applicherebbe al permesso di soggiorno rilasciato ex art. 32 d.lgs. n. 25/2008 ma solo al permesso di soggiorno rilasciato ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998;
  • che, infatti, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
  • che, pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, non è condivisibile la tesi secondo cui il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lg. n. 25/2008 sarebbe qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998;Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;- che, invece, la domanda risarcitoria va respinta, non risultando provato – anche alla luce del pronto accoglimento del ricorso – alcun danno effettivo;
  • che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, attesa la soccombenza parziale e reciproca ed atteso che questa Sezione, con l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, aveva invece accolto analoga eccezione dell’Avvocatura dello Stato
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
  1. Accoglie il ricorso n. 1959 dell’anno 2023 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
  2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
  3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
  4. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

  • Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
  • Bartolo Salone, Referendario
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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