16 FEB 2024 · TRIBUNALE DI VENEZIA - R.G. n. 8089/2022
Preme evidenziare che dal certificato del casellario giudiziale emerge come l’unica condanna subita dal sig. XXX sia quella comminata in relazione al menzionato reato di cui all’art. ex art 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 per plurime cessioni di modica entità commesse con il vincolo della continuazione rispetto a fatti risalenti al 2018.
Trattasi, dunque, di un fattispecie delittuosa che, per quanto connotata da sicura gravità e allarme sociale, ha carattere risalente ed isolato nel tempo, e che non consente di pervenire ad una valutazione di attuale pericolosità sociale del ricorrente, soprattutto in considerazione dell’inserimento lavorativo che l’interessato ha raggiunto nel territorio italiano, dell’assenza di condotte criminose commesse nel periodo di sospensione condizionale della pena e della presenza di seri legami familiari nel Paese di accoglienza.
Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente ha dimostrato di aver costituito in Italia un nucleo familiare e di convivere con la moglie e la figlia XXX (all. 6 ricorso introduttivo), oltre che con il fratello e la cognata.
Come noto, l’art. 8 CEDU protegge l’interesse alle relazioni familiari effettive nonché il diritto al rispetto della vita familiare che si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (cfr. Cass. civ. n. 22832/2020; Corte Europea dei diritti dell’uomo, 24 marzo 1988, Olsson c.Svezia n. 1 p. 59).
In tal guisa gli indici di radicamento familiare devono essere valorizzati ai fini del vaglio di fondatezza della domanda di protezione speciale, dovendo essere riconosciuto l’interesse specie dei bambini minori a mantenere l’unità del nucleo familiare (Cass. civ. n. 10201/2022).
Quanto al profilo lavorativo, il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto dalla società XXX, con contratto a tempo determinato a far data dal 12.07.2023 sino al 22.12.2023, con una retribuzione media mensile di circa € 1.200,00 come da buste paga allegate in giudizio. Risulta poi agli atti che il sig. XX ha proseguito il rapporto lavorativo con la società dianzi citata mediante la conclusione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 08.01.2024 sino al 31.07.2024. La documentazione prodotta, pertanto, fornisce prova dell’avvio di un adeguato percorso di integrazione lavorativa nel territorio italiano e attesta l’impegno e la volontà del ricorrente di ricercare una fonte lecita di sostentamento e di assumere una condotta improntata al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.
A questa stregua, sulla scorta di quel necessario bilanciamento e raffronto tra interesse pubblico al mantenimento della sicurezza nazionale e interesse del ricorrente ad integrarsi nel tessuto sociale del Paese di accoglienza, prevale quest’ultimo, giacché l’inserimento lavorativo del sig. ZZZ nei termini descritti (tenuto anche conto della durata del soggiorno in Italia, dei documentati legami familiari, del tempo trascorso dall’illecito commesso), induce, per un verso, ad escludere che il predetto possa ritenersi all’attualità un soggetto che costituisca una concreta ed attuale minaccia per l’ordine pubblico (non essendovi elementi che consentano di formulare una prognosi ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale) e, per altro verso, a ritenere che un eventuale suo rimpatrio possa tradursi nella violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Il ricorso va in definitiva accolto. In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate dacché le condizioni per l’accoglimento della domanda sono maturate nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 8089/2022 R.G., così provvede:
-accoglie il ricorso proposto da DDDD e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 01.02.2024.