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RICHIEDENTE PROTEZIONE: ANNULATO TRASFERIMENTO PER REGOLAMENTO DUBLINO SE VIOLATO OBBLIGO INFORMATIVO

RICHIEDENTE PROTEZIONE: ANNULATO TRASFERIMENTO PER REGOLAMENTO DUBLINO SE VIOLATO OBBLIGO INFORMATIVO
Oct 28, 2023 · 7m 35s

Sintesi della decisione Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. Dublino III, che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso...

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Sintesi della decisione
Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. Dublino III, che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso lo Stato competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività e uniformità dell’informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione. La loro inosservanza determina dunque la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita aliunde da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa. L’adempimento di detti obblighi informativi – da intendersi in termini sostanziali e non formali – può considerarsi comunque integrato qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto dell’opuscolo di cui all’art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all’art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile. Non ricorrendo tali ultime circostanze, è annullato il decreto di trasferimento nel caso del richiedente protezione che dichiara di non aver ricevuto alcun opuscolo o altro allegato di carattere informativo nel corso dell’iter amministrativo, non potendosi, in particolare, dare rilievo a quanto sostenuto dall’Amministrazione circa la prassi adottata dalle Questure di consegnare congiuntamente i due opuscoli, in assenza di riscontri nella normativa o nella documentazione prodotta in giudizio
Tribunale di Venezia, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, 8 giugno 2023, proc. n. R.G. 210/2022
(n. 436)

Il ricorso è fondato e andrà accolto per le seguenti ragioni.Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, asserendo di non aver ricevuto alcun opuscolo o altro allegato di carattere informativo nel corso dell’iter amministrativo, in violazione dell’art. 4 del Regolamento n. 604/2013/UE. Sul punto l’Unità Dublino ha replicato, citando alcune pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23586/20, Conformi: 23587/20; 23584/20; 23585/20), che “il Tribunale non possa rilevare violazione formali riguardanti la procedura Dublino che attiene al Paese competente a decidere della domanda di protezione internazionale” (note difensive pag. 2).Si osserva, tuttavia, che il tenore letterale della disposizione e gli scopi delle garanzie informative previse dal Regolamento Dublino implicano che, in sede giudiziale, la cognizione sia estesa al rispetto degli obblighi informativi.Si rammenta, infatti, secondo il Considerando n. 18 del Reg. (UE) 604/2013, “è opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell’applicazione del presente regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente”.Per tale motivo l’art. 5.1 Reg. cit. stabilisce che “al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4”.La disposizione da ultimo citata precisa le informazioni che il richiedente ha diritto di ricevere nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie non è stata fornita la prova che il Sig. -OMISSIS- abbia ricevuto le informazioni previste dal Regolamento, né che al medesimo sia stato consegnato l’opuscolo di cui all’art. 4 § 3.L’assolvimento degli obblighi informativi non può desumersi dalla compilazione del modello C3, che risponde ad una diversa funzione, cioè la registrazione della domanda di protezione internazionale, in esito alla quale viene avviata anche la procedura di determinazione dello Stato membro competente.In calce al C3 si legge “Dichiaro inoltre di ricevere copia del presente modello, unitamente agli allegati ed all’opuscolo informativo”. Trattasi, tuttavia, di una dicitura generica, da cui non si può evincere con certezza che l’opuscolo informativo in parola fosse quello previsto dall’art. 4 del Regolamento Dublino, anziché quello previsto dall’art. 10 D.Lgs. n. 25/2008.Nonostante l’Amministrazione riferisca di una prassi adottata dalle Questure di consegnare congiuntamente i due opuscoli, tale circostanza non trova riscontro nella normativa o nella documentazione prodotta.Per quanto il ricorrente non abbia in alcun modo specificato le eventuali conseguenze della mancata informazione, va preso atto che – in seno alla Suprema Corte – l’orientamento ormai predominante ritiene che “Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile” (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 24493/2021). Nel caso di specie non si profilano elementi per ritenere con certezza che la violazione degli obblighi informativi sia stata superata in forza delle circostanze individuate in massima.Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato.§2 Sulle spese di liteSi compensano integralmente le spese di lite, stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e considerati i diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità.Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio invita l’istante a depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione – con sottoscrizione del richiedente autenticata dal difensore – in cui il medesimo ricorrente attesti, sotto personale responsabilità, la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini, determinato ai sensi dell’art. 76 T.U.S.G., per tutte le singole annualità, a partire dall’anno precedente l’introduzione del procedimento e sino all’attualità
P.Q.M.Il Tribunale di Venezia, nella composizione sopraindicata, così provvede:- ANNULLA il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dall’Unità Dublino italiana il 16.11.2021 nei confronti di
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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