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QUESTURA DI BOLOGNA: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCERTA IL DIRITTO DEL RICHIEDETE TUNISINO DI PRESENTARE DOMANDA DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

QUESTURA DI BOLOGNA: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCERTA IL DIRITTO DEL RICHIEDETE TUNISINO DI PRESENTARE DOMANDA DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Nov 12, 2023 · 10m 57s

Tribunale Bologna n.r.g. 5796/2023 del 17 luglio 2023 Il presente procedimento ha ad oggetto il diritto del ricorrente di presentare una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione...

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Tribunale Bologna n.r.g. 5796/2023 del 17 luglio 2023
Il presente procedimento ha ad oggetto il diritto del ricorrente di presentare una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n.286:
- senza ritardo e con conseguente obbligo della Questura di ricevere l’istanza e di attivare la
procedura amministrativa prevista;
- da trattarsi secondo la formulazione previgente rispetto alle recenti modifiche legislative.
In fatto è pacifico che il ricorrente ha inoltrato in data 23 febbraio 2023 via PEC alla Questura di
Bologna un’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale con richiesta di fissareappuntamento per attivare la procedura amministrativa; la Questura ha risposto alle pec inviate dal difensore, sia pur immediatamente dopo la notifica del ricorso, ribadendo le modalità di presentazione della domanda (mediante presentazione in ufficio) e indicando gli orari e il luogo in cui il ricorrente avrebbe potuto presentarsi. A detta del ricorrente, ma la circostanza non è contestata, presentatosi presso gli uffici, l’operatore si sarebbe rifiutato di ricevere la domanda a seguito dell’entrata in vigore della L. 50/23.
Le questioni poste pertanto sono essenzialmente due: l’obbligo o meno della Questura di avviare il procedimento amministrativo a seguito del ricevimento di una PEC con richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno richiesto e l’individuazione della disciplina applicabile posto che dopo l’invio della PEC il legislatore ha modificato la norma sul permesso di soggiorno per protezione speciale, dettando anche una norma transitoria con lo scopo di individuare in quali casi si debba applicare la disciplina previgente.
In fatto va osservato quanto segue.
È documentale che il ricorrente abbia trasmesso a mezzo pec in data 23 febbraio 2023 alla Questura di Bologna una domanda di protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
La Questura di Bologna, ricevuta la domanda, e a distanza di oltre un mese e dopo la notifica del
presente ricorso (in data 4/5/23 e 10/5/23), ha risposto rappresentando la necessità della
presentazione dell’istanza mediante l’accesso dell’interessato negli uffici della Questura. Senonché, in data 08/05/2023, come risulta da nota depositata in data 10/05/2023, l’istante si è recato, unitamente al difensore, negli orari previsti presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna al fine di ritirare il foglio dell'appuntamento per formalizzare domanda di protezione complementare (nella specie “speciale”), ma l’operatore di sportello ha riferito l'impossibilità di consegnare l'appuntamento in ragione dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 20/2023. La circostanza, giova ribadire, non è stata contestata dall’amministrazione resistente.
Premesso che il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento o meno della facoltà del ricorrente di presentare un’istanza di rilascio del «permesso di soggiorno per protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98», sicché è dunque del tutto estranea al presente giudizio ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’effettivo accoglimento della detta istanza, sulla prima questione, è pacifica la giurisprudenza di questo tribunale secondo cui, se l’accertamento del diritto soggettivo di presentare domanda di protezione speciale rientra nella giurisdizione dell’A.G.O., sui tempi e modi di presentazione “non v’è dubbio che l’amministrazione conservi la sua potestà organizzativa insindacabile da questo giudice; tuttavia tale insindacabilità perdura fino a che non si realizzi una lesione del diritto, lesione che potrà consolidarsi quando non viene consentita la proposizione dell’istanza oppure quanto venga fissato un appuntamento per la formalizzazione in un tempo eccessivamente lontano dalla seria manifestazione di volontà dell’interessato a presentare quella domanda” (cfr. tra le altre, Trib. Bologna, ord. 13/02/2023, R.G. 11054/2022).
Nel caso di specie non è stata consentita la formalizzazione dell’istanza, nonostante l’invito a
presentarsi personalmente del 4/05/2023. Vero è che il 10/05/2023 l’amministrazione ha nuovamente ribadito la necessità di un accesso dell’interessato presso l’ufficio ma l’invito, equivalente al primo, ben poteva apparire evidentemente contraddittorio rispetto alla condotta tenuta appena due giorni prima quando la formalizzazione non è stata consentita sul presupposto della citata modifica normativa .
In merito a quest’ultima occorre ricordare che l’11/03/2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104), il quale all’art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La disposizione sul diritto intertemporale pure contenuta nella nuova normativa indica come moment o dirimente per l’applicabilità della nuova disciplina la "presentazione" della istanza oppure "l'invito" della Questura.
L’art. 7, secondo comma D.L. n. 20/2023 dispone invero che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Il legislatore ha quindi previsto che la norma che abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, cit., vale solo per le domande "presentate" dopo l'entrata in vigore del d.l..
Nel caso di specie il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la sua domanda sin dal momento dell’invio della PEC in Questura. Del resto se l’invio della PEC non può valere come formale presentazione della domanda, essendo le modalità (di formalizzazione) indicate dalla Questura e non sindacabili in questa sede, è tuttavia evidente come l’invio di una PEC contenente la specifica indicazione del tipo di permesso di soggiorno richiesto non possa dar luogo a dubbi di sorta in merito alla volontà in essa contenuta. Tale conclusione è in linea con quanto già deciso dal Tribunale di Bologna (ord. 22/05/2023; est. Gattuso, R.g. 5555/23), secondo cui: “Non può assumersi invero che la “presentazione” della domanda coincida con la formalizzazione della stessa presso la Questura competente, la quale può avvenire anche con tempi che nella prassi appaiono del tutto incerti (attese le liste d’atteso presso gli uffici competenti, i rinvii determinati a volte da esigenze organizzative, a volte da esigenze istruttorie e di integrazione della documentazione).
Poiché l’irretroattività è principio generale dell’ordinamento e poiché ogni deroga deve essere espressa, chiara e univoca, si impone difatti necessariamente una interpretazione rigorosa, che –almeno a questi fini- indichi nella manifestazione espressa e univoca di volontà il contenuto del termine “presentare”.
Si deve ritenere, invece, che con l’ulteriore richiamo ad un “invito” della Questura a presentare la domanda il legislatore, al fine di assicurare pieno rispetto del principio di irretroattività, abbia inteso evitare che le nuove norme si applichino a chi al momento della entrata in vigore della nuova disposizione non avesse ancora "presentato" la domanda ma fosse comunque stato già contattato dalla Pubblica Amministrazione al fine di presentarla, escludendo anche sotto tale profilo ogni retroattività della nuova disposizione”.
...
Ciò posto, quanto al fumus boni iuris dell’azione intrapresa, si ribadisce che il ricorrente ha inoltrato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 23/02/2023 prima del decreto legge 20 del 2023 e ha ricevuto il primo invito il 4/5/23 quando il d.l. non era stato convertito dalla legge. Solo con la legge di conversione, la nr. 50 del 2023, entrata in vigore il 6/05/23, è stato soppresso il comma 2.2. dell’art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998, il quale consentiva di chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente alla Questura. Tale norma non può essere applicata retroattivamente e ciò in forza dell’art. 15 della l. 23 agosto 1988 n. 400, il quale prevede che...
Pqm
ACCERTA il diritto del ricorrente a presentare la domanda di protezione complementare presso la
Questura di Bologna ai sensi dell’art. 19 comma 1.1. terzo e il quarto periodo D. L.vo 25 luglio 1998 n.286 nella formulazione antecedente al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, poi convertito dalla dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e per l’effetto DISPONE che la resistente attivi senza ritardo il relativo
procedimento.
DISPONE l’integrale compensazione delle spese.
Si comunichi.
Bologna, 17 luglio 2023
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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