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PROTEZIONE SPECIALE: SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE PER TUTELARE IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA IN ITALIA DEL RICORRENTE

PROTEZIONE SPECIALE: SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE PER TUTELARE IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA IN ITALIA DEL RICORRENTE
Nov 7, 2023 · 3m 39s

TRIBUNALE DI BOLOGNA - N. R.G. 13911-1/2023 - Bologna, 4 novembre 2023 letto il ricorso che, avente ad oggetto il provvedimento del questore di diniego di rilascio del permesso di...

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TRIBUNALE DI BOLOGNA - N. R.G. 13911-1/2023 - Bologna, 4 novembre 2023

letto il ricorso che, avente ad oggetto il provvedimento del questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
vista la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
visti gli artt. 5 e 19 ter del d.lgs nr. 150 del 2011, quest’ultimo come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ;
rilevato che ai sensi dell’art. 5 cit.
“Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.”
Ritenuto di poter provvedere inaudita altera parte alla sospensione del provvedimento dal momento che l’eventuale rimpatrio del richiedente pregiudicherebbe definitivamente il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, rispetto alla cui esistenza sulla base della documentazione prodotta sussiste un fumus boni iuris;
considerato, infatti, sul punto, che il nuovo comma 1.1, dell’art. 19 del d. lgs. n. 286/98, come sostituito dal d. l. 130/2020, esclude il respingimento, l’espulsione o l’estradizione qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
SOSPENDE l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine alla questura competente di ripristinare la legittimità del soggiorno mediante il rilascio della ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio al ricorrente, munito di Codice Fiscale, fino alla definizione del presente giudizio;
Si riserva di confermare il presente provvedimento all’udienza fissata per la trattazione del merito con separato decreto.
Si comunichi.
Bologna, 4 novembre 2023
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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