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PROTEZIONE SPECIALE: ACCOLIMENTO SOSPENSIVA CON OBBLIGO DELLA QUESTURA DI RILASCIARE RICEVUTA DI P.S. MUNITA DI CODICE FISCALE

PROTEZIONE SPECIALE: ACCOLIMENTO SOSPENSIVA CON OBBLIGO DELLA QUESTURA DI RILASCIARE RICEVUTA DI P.S. MUNITA DI CODICE FISCALE
Nov 7, 2023 · 7m 26s

TRIBUNALE DI BOLOGNA - N.R.G. 14045-1/2023 - Bologna, 4 novembre 2023 Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 Visto il tempestivo ricorso...

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TRIBUNALE DI BOLOGNA - N.R.G. 14045-1/2023 - Bologna, 4 novembre 2023
Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
Visto il tempestivo ricorso proposto in data 30.10.2023 nell’interesse del ricorrente Signor ...cittadino del MAROCC..., avverso il provvedimento del Questore di BOLOGNA emesso in data 11.9.2023, notificatogli il giorno 26.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 20.4.2022;
ritenuta l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011;
rilevato che nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in data 28.7.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;
che il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di avere lasciato il suo Paese giungendo in Italia in data 21.5.2021, di vivere in ospitalità, di avere sempre vissuto del proprio lavoro;
osserva:
non è contestato che il ricorrente, classe 1991, si trovi in Italia dal 21.5.2021, dunque da due anni;
dalla documentazione prodotta risulta anche che il ricorrente iniziava a lavorare dal 28.6.2022 con contratto a tempo indeterminato con sufficienti guadagni;
ciò detto, la CT esprimeva parere negativo evidenziando il fatto che il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel 2021, viveva in ospitalità, aveva un lavoro, non aveva nessun legame familiare;
né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente;
si evidenzia che il ricorrente giungeva in Italia nel 2021, ha sempre vissuto del suo lavoro e sta tuttora lavorando con un contratto a tempo indeterminato con sufficienti guadagni, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito in questi anni in costante miglioramento dal punto di vista lavorativo e reddituale;
quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011, è applicabile l’art. 5 del medesimo decreto), nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall’eventuale allontanamento del ricorrente, in Italia da due anni, radicato nel contesto sociale italiano, che ha sempre lavorato;
la necessità di tutela della vita privata ex art.19, comma 1.1, TUI dovrà poi essere meglio vagliata nel contraddittorio delle parti, con produzione della documentazione dell’estratto contributivo INPS aggiornato ed anche di ulteriore documentazione relativa alla attività lavorativa svolta, agli attuali guadagni, alla sua sistemazione abitativa e ad ulteriori eventuali indici di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, depositando tutta la necessaria documentazione, con deposito anche della certificazione penale aggiornata (casellario e carichi pendenti);
in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, l’irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio (che comporterebbe l’annullamento del percorso di integrazione avviato sul territorio nazionale da due anni a questa parte), consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato ex art.5, comma 2, D. Lgs. n.150/2011, salva ogni valutazione all’esito dell’udienza – fissata unitamente al merito – in ordine alla conferma del presente provvedimento;
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infine, si precisa che il presente provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del rigetto impugnato – come richiesta dal ricorrente - blocca gli effetti di tale diniego, ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno richiesto;
nel momento in cui lo straniero presenta la sua domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale ottiene la consegna di una ricevuta (o cedolino o tagliando, che dir si voglia), che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, e ciò in forza dell’applicazione analogica ex art.12 preleggi dell’art. 4, D. Lgs. n.142/2015 anche in caso di presentazione della domanda di protezione speciale direttamente al Questore invece che alla Commissione Territoriale, atteso che gli artt.19, commi 1.1 e 1.2, TUI e 32, comma 3, D. Lgs. n.25/2008 contengono la disciplina sostanziale e processuale di un unico permesso di soggiorno che può essere richiesto con due procedimenti amministrativi differenti;
dunque, a seguito della sospensiva e fino a che la sua domanda di rilascio (o rinnovo) non sia rigettata, lo straniero conserva la posizione equiparata a quella di straniero regolarmente soggiornante, mantenendo i diritti e le facoltà riconosciute dal possesso del titolo, e la sospensiva qui concessa deve ripristinare lo status quo ante di straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
deve, quindi, essere riconsegnata al ricorrente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, documento ritiratogli dalla Questura al momento della notifica del provvedimento di rigetto qui impugnato, che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare;
si ricorda che la normativa richiamata trova applicazione anche in forza dell’art.7 D.L.n.20/2023, convertito con L.n.50/2023, e che il permesso di soggiorno richiesto e di cui si discute ha valore biennale, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
P.Q.M.
Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.Lgs. n.150/2011,
SOSPENDE
inaudita altera parte l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, con restituzione al ricorrente da parte della Questura della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare.
L’udienza per la discussione della istanza di sospensione verrà fissata unitamente al merito.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento.
Bologna, 4 novembre 2023.
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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