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PROTEZIONE COMPLEMENTARE: PER IL TRIBUNE DI TRENTO VA PROPOSTA ALL'INTERNO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PROTEZIONE COMPLEMENTARE: PER IL TRIBUNE DI TRENTO VA PROPOSTA ALL'INTERNO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nov 18, 2023 · 8m 33s

N. 1817/2023 R.G. - TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO - 8 novembre 2023 La domanda cautelare è infondata e non può essere accolta. ... Non è invece declinabile in termini di...

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N. 1817/2023 R.G. - TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO - 8 novembre 2023
La domanda cautelare è infondata e non può essere accolta.
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Non è invece declinabile in termini di diritto soggettivo, nemmeno procedurale, quello contenuto nella prima conclusione (circa la possibilità di proporre una domanda di protezione a mezzo PEC) perché esso riguarda solo una modalità procedurale e non un diritto procedurale; né è rilevante, se non nei termini di cui si dirà in seguito, la terza domanda cautelare (lettera D delle conclusioni) quella relativa alla possibilità di presentare la domanda di protezione speciale unitamente alla domanda di protezione speciale perché afferente ad un diritto procedurale solo “ipotetico”, non avendo il ricorrente chiesto di accedere a tale procedura, nonostante l’Amministrazione glie offra esplicitamente la possibilità (anche se in modo esplicito solo in corso di procedimento).
Individuato il diritto “tutelando” come diritto di accesso ad una procedura e a una decisione amministrativa, in termini logico-giuridici si dovrebbe affrontare il controverso tema dell’ammissibilità di un provvedimento d’urgenza innominato a servizio di un’azione di accertamento.
La questione non sarà affrontata per l’ infondatezza della domanda proposta.
§ Ulteriore questione preliminare riguarda l’ammissibilità del procedimento d’urgenza, alla luce del principio cosiddetto di “residualità” del ricorso alla tutela innominata. La relativa eccezione è stata sollevata dall’Avvocatura dello Stato che sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere allo strumento tipico della “sospensiva” previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 150/2011. Si tratta di un rimedio applicabile (ai sensi dell’art. 17 ter della stesso decreto legislativo) alle controversie in tema di diniego “dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”. Nel caso in esame, però l’Amministrazione non ha pronunciato un diniego del permesso di soggiorno temporaneo ma ha negato l’accesso ad una procedura specifica ed autonoma (quella utilizzata prima dell’entrata in vigore del D.L. 20/2023) per la richiesta di permesso di protezione speciale. Non vi è quindi un diniego i cui “effetti esecutivi” il giudice possa sospendere.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è ammissibile.
§ Il ricorso è però infondato sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Prima di entrare nel merito, mette conto evidenziare l’anomalia processuale connessa al contegno dell’Amministrazione che, senza apparente coordinamento con la difesa tecnica prevista dalla legge, ha ritenuto di far pervenire le proprie osservazioni nel fascicolo processuale.
La sostanziale omogeneità della difesa tecnica e di quella della parte esonera il giudice dall’affrontare il tema dell’ammissibilità o della correttezza di un tale contegno processuale.
➢ Sotto il profilo del fumus boni iuris non compete al giudice ordinario stabilire quali procedimenti amministrativi l’amministrazione debba seguire per trattare le domande di asilo, riconducibili alla protezione nazionale, in carenza di una norma specifica.
Mentre, per le domande di protezione internazionale, attribuite, in sede di “impugnazione”, alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, la disciplina è stabilita da una Direttiva europea, trasfusa nel D.Lgs. 25/2008, le domande di “protezione nazionale” sono regolate esclusivamente dal diritto interno.
E’ principio fermo della giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadito anche da questo Tribunale (Tribunale di Trento, ordinanza dd. 11.02.2023, R.G. n. 130-133/2022) quello per il quale oggetto del giudizio del giudice ordinario è il diritto soggettivo del ricorrente al diritto di asilo e non il procedimento o il provvedimento amministrativo, i cui ipotetici vizi di legittimità o di merito sono irrilevanti davanti al giudice. Ciò in osservanza dell’art. 113, co. 3, Cost. che pone una riserva di legge circa la determinazione degli «organi di giurisdizione» e dei «casi» in cui possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione e ai sensi dell’’art. 4, co. 2, dell’allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 che riserva al ricorso “alle competenti autorità amministrative” la caducazione degli atti amministrativi, salvo che tale potere sia stato espressamente attribuito dalla legge. In definitiva, in mancanza di una precisa norma di legge, non compete al giudice ordinario stabilire quale procedimento amministrativo l’amministrazione debba seguire e se il preteso “diritto procedurale” fatto valere dal ricorrente esista e debba essere tutelato.
Orbene il D.L. 130/2023 ha espressamente abrogato la norma procedurale contenuta nell’art. 19.1.2 T.U.I. che attribuiva al Questore il potere di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale. L’introduzione di questa norma da parte del D.L. 130/2020 poi convertito dalla Legge 173/2020 aveva condotto il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell’Interno ad adottare, il 19 luglio 2021 (in seguito ad alcune decisioni urgenti adottate dai Tribunali), la circolare che ha dato avvio alle procedure di esame da parte delle Questure dietro parere “vincolante” della Commissione territoriale.
Abrogata la norma, manca l’aggancio normativo perché il Tribunale possa affermare tale diritto procedurale. Il Tribunale potrebbe valutare soltanto se il ricorrente abbia diritto alla protezione speciale, come riformata dall’articolo D.L. 20/2023. Ma tale domanda non è stata prospettata nel merito e neppure in via cautelare dal ricorrente che, per il vero, non ha nemmeno dato conto delle ragioni per le quali egli avrebbe diritto ad ottenere siffatta protezione (gli elementi in fatto della vicenda personale sono stati introdotti dall’Amministrazione).
Non essendo stata proposta la relativa domanda, il Giudice non deve nemmeno affrontare un tema che sarebbe stato necessario considerare alla luce dell’articolo 19 ter del D.Lgs. 150 del 2011 e che si intravvede nelle difese del ricorrente, e cioè se ci si possa rivolgere direttamente al giudice ordinario per la tutela del diritto di asilo, qualora l’Amministrazione neghi l’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione speciale senza emettere un formale diniego.
Su questo punto va però osservato che l’Amministrazione, per come precisato in modo chiaro solo in corso di procedimento, non nega il diritto del ricorrente di accesso alla procedura ma indirizza il ricorrente verso una procedura diversa, certamente più macchinosa e non ispirata al principio dell’“economia procedimentale” ma pur sempre accessibile: lo invita a passare attraverso la procedura della protezione internazionale, nell’ambito della quale sarà esaminata anche la domanda di protezione speciale per non refoulement.
➢ Infine, manca anche il periculum in mora, che il ricorrente fonda sul rischio di espulsione, essendo egli stato rassicurato, in corso di procedimento, sia dall’Avvocatura dello Stato sia dall’Amministrazione stessa circa il fatto che egli, avendo manifestato l’intenzione di proporre domanda di protezione internazionale, non sarà soggetto a procedura di espulsione.
§ Considerato che tale ultima rassicurazione è pervenuta solo in corso di procedimento e che la questione giuridica proposta è “nuova” essendo basata su di un decreto-legge di recente adozione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il giudice
rigetta
il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
8 novembre 2023
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Information
Author Avv. Fabio Loscerbo
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