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PERMESSO PER CURE MEDICHE: DIRITTO ANCHE SENZS PASSAPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA

PERMESSO PER CURE MEDICHE: DIRITTO ANCHE SENZS PASSAPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA
Oct 25, 2023 · 9m 50s

È riconosciuto in via cautelare il diritto soggettivo dello straniero padre di un minore di pochi mesi di vita a ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, benché egli...

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È riconosciuto in via cautelare il diritto soggettivo dello straniero padre di un minore di pochi mesi di vita a ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, benché egli sia sprovvisto di passaporto e copertura assicurativa. Infatti, il diritto fondamentale del padre alla tutela del suo nucleo familiare e ad esercitare le sue funzioni genitoriali trova tutela proprio nel combinato disposto dell’art. 19, co. 2, TUI, lett. d), e dell’art. 28 del D.P.R. n. 394/1999, di fronte al quale le politiche dirette a contrastare l’immigrazione irregolare sono recessive. Inoltre, ai fini del ricevimento dell’istanza, la normativa di settore esige che il richiedente dimostri documentalmente il rapporto di filiazione e di convivenza col minore e la madre, ma non il possesso di un documento di identità o di copertura assicurativa. Ne segue che, subordinare l’esame dell’istanza a tale produzione documentale sarebbe lesivo di un diritto fondamentale – salvaguardato anche dal diritto sovranazionale delle CEDU – che non trova giustificazione alcuna, in particolare alla luce di interessi di natura superiore a quelli economici derivanti dalla dimostrazione del possesso di una copertura assicurativa.
Tribunale di Bologna, sez. protezione internazionale civile, 17 febbraio 2022, r.g. n. 945

far valere il suo diritto a rimanere con suo figlio e la sua compagna in questa fase delicata della loro vita.

Per le ragioni illustrate, in accoglimento della richiesta cautelare, deve essere ordinato alla Questura di Ferrara di ricevere e formalizzare la domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. l9, comma Il lett. D, del TUI entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Nulla sulle spese essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il Ministero dell'Interno, con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell’art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 vedi Cass. 12299/2021, Cass. n. 30876/18 che richiama la precedente n. 18583/2012, in espresso dissenso rispetto a Cass. 5819/2018).

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

riconosce il diritto del ricorrente -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- a presentare la domanda volta ad ottenere il permesso 1 soggiorno per cure mediche ai sensi e art. 19, comma II lett. D, del TUI; di conseguenza

ORDINA

alla Questura di Ferrara di ricevere e formalizzare la suddetta domanda del sig. -OMISSIS-, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, al resistente.

Nulla per le spese.

Bologna, 17 febbraio 2022
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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