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NO PRCEDURA ACCELERATA SE COMMISSIONE NON RISPETTA I TERMINI

NO PRCEDURA ACCELERATA SE COMMISSIONE NON RISPETTA I TERMINI
Feb 9, 2024 · 5m 21s

TRIBUNALE FIRENZE 08/02/2024 - N. R.G. 1009-1/2024 rilevato che occorre in primo luogo evidenziare come i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali per il...

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TRIBUNALE FIRENZE 08/02/2024 - N. R.G. 1009-1/2024
rilevato che occorre in primo luogo evidenziare come i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non produce un effetto sospensivo automatico dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo sono eccezionali e sono elencati al comma 3 dell’art. 35bis del D.lgs. 25 del 2008. Più in particolare, il ricorso non produce effetto sospensivo automatico allorché venga proposto: “a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)”;
preso atto che il ricorrente non risulta destinatario di un provvedimento di trattenimento, né tantomeno la sua domanda è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione, né è stata sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 28bis comma 1 lettera b), resta da chiedersi se l’effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso giudiziale possa essere escluso in base al disposto delle lettere c) e d) dell’art. 35bis sopra riportato;
che apparentemente trovi applicazione nella presente fattispecie il disposto di cui alla lettera c) del suddetto articolo 35bis, che esclude l’effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giudiziale nel caso in cui la decisione di rigetto della Commissione sia stata emessa per manifesta infondatezza, e risulta che il procedimento sia stato iniziato nelle forme della procedura accelerata per la provenienza del ricorrente da un Paese di origine sicura;
ritenuto che, nel caso in esame, non può non tenersi conto dell’attivazione della procedura accelerata, formalmente seguita fino alla fase decisionale, nei riguardi di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicura (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è cittadino del Marocco), e della circostanza che, in ogni caso, i termini prevista da tale procedura non sono stati rispettati;
che, nel caso in esame non è stata rispettata la procedura accelerata, visto che dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il 1.2.2023, è stato ascoltato dalla Commissione Territoriale in data 23.11.2023, e la Commissione ha adottato la decisione nella data del 30.11.2023: dovendosi ritenere che la trasmissione senza ritardo degli atti dalla Questura debba avvenire entro il giorno seguente la ricezione della domanda di protezione internazionale, risulta che l’audizione e la decisione sono intervenute oltre i termini complessivi previsti dalla norma;
che, qualora la Commissione non abbia inteso effettivamente seguire la procedura c.d. accelerata, per i casi in cui essa è prevista per le ipotesi di manifesta infondatezza di cui alla lettera c) e d) all’art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008, risulta operante l’effetto sospensivo automatico. Milita a favore di tale soluzione – per vero già seguita da questo Tribunale con decreto del 18 maggio 2022 – un argomento di carattere sistematico. Occorre, infatti, considerare che una simile lettura restrittiva dell’eccezione contenuta nelle lettere c) e d) dell’art. 35bis, comma 3, con riferimento esclusivamente alle ipotesi che hanno visto l’attivazione e il rispetto dei termini della procedura accelerata, garantisce al richiedente un migliore esercizio del suo diritto di difesa e rende maggiormente effettivo il contradditorio giudiziale per i richiedenti asilo (v. artt. 24 COST., 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU); inoltre tale lettura è coerente con la natura eccezionale dell’art. 35bis , il quale enuclea solo alcune tassative deroghe alla regola generale dell’effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giurisdizionale, le quali sono insuscettibili di applicazione “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. art. 14 preleggi);
ritenuto che alla luce degli artt. 27, 28 e 28 bis del d.lgs. citato un provvedimento di manifesta infondatezza possa essere emesso soltanto a seguito dell’attivazione della procedura accelerata (Cass. 7520/2020 in materia di termini di impugnazione) mentre, nel caso di specie, la valutazione di manifesta infondatezza parrebbe essere stata effettuata dalla sola Commissione territoriale all'esito di una procedura non accelerata ma ordinaria;
che “La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25/2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche in l. n. 173/2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. […]“ ( Cass. sent. 36677 del 2022);
che la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente ha avuto quindi l’effetto di sospendere automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;
P.Q.M.
- riconosce effetto sospensivo automatico all’impugnazione.
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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