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DIRITTO AL RISPETTO VITA PRIVATA E FAMIGLIA NELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 19 COMMA 1.1 NON TOCCATO DAL C.d. DECRETO CUTRO

DIRITTO AL RISPETTO  VITA PRIVATA E FAMIGLIA NELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 19 COMMA 1.1 NON TOCCATO DAL C.d. DECRETO CUTRO
Oct 28, 2023 · 5m 7s

Sintesi della decisione È sospeso in via cautelare il provvedimento che nega la protezione speciale allo straniero in Italia dal 2009 e padre di una minore in tenera età, con...

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Sintesi della decisione
È sospeso in via cautelare il provvedimento che nega la protezione speciale allo straniero in Italia dal 2009 e padre di una minore in tenera età, con effetti anche sul decreto di espulsione e sulla misura del trattenimento. Il rimpatrio del richiedente, non sussistendo pericoli per l’ordine pubblico [il richiedente è stato condannato nel 2014 per un reato oggetto di estinzione] pregiudicherebbe gravemente il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare in Italia, diritto risultante dagli obblighi costituzionali e internazionali espressamente richiamati dall’art. 19, comma 1.1. prima parte, nel suo rinvio all’art. 5, comma 6, del medesimo TUI, non toccato dalla riforma ex dl 20/2023.
Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, 28 marzo 2023, n. 4615
(n. 429)

Massima e/o decisione

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del suddetto provvedimento emesso in data 20.3.2023, notificato a mani del richiedente in pari data contestualmente al decreto prefettizio di espulsione ed al provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari in attesa di rimpatrio;visti gli artt. 5 e 19 ter del d.lgs nr. 150 del 2011, quest’ultimo come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e ritenuto di dover cosi riqualificare la domanda cautelare presentata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ;rilevato che ai sensi dell’art. 5 cit.“Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1. ”Ritenuto di dover provvedere inaudita altera parte alla sospensione del provvedimento dal momento che il richiedente si trova attualmente trattenuto presso il CPR di Bari in attesa dell’espulsione disposta dal Prefetto di Ravenna e già convalidata dal GdP di Bari (cfr. doc. 13) e che l’eventuale rimpatrio del richiedente pregiudicherebbe gravemente il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare in Italia, rispetto alla cui esistenza sulla base della documentazione prodotta sussiste, oltre al periculum in mora, secondo quanto appena esposto, anche il fumus boni iuris;che, infatti, sul punto, e salva ogni altra valutazione da effettuarsi nel contraddittorio delle parti, risulta che il richiedente si trova in Italia dal 2009, ha una compagna ed una figlia di due anni, è stato a lungo regolarmente sul territorio (prima come richiedente asilo e poi con un permesso per cure mediche rilasciato in ragione della nascita della minore); che ha lavorato per molti anni (cfr. estratto previdenziale); che ha un’autonomia abitativa;ritenuto che tali indici di integrazione sul territorio, in uno con la presenza del nucleo familiare in Italia, possano fondare la sua domanda di protezione speciale, permesso di soggiorno che non risulta abrogato dall’ultimo intervento normativo sull’art. 19 TUI (d.l. nr. 20 del 2023) dal momento che il principio di non respingimento riguarda varie ipotesi, non ultime quelle dell’esigenza di rispetto della vita privata e familiare risultante dagli obblighi costituzionali ed interazionali assunti dallo Stato italiano (tra cui rientra la CEDU), obblighi che sono espressamente richiamati dall`art. 19 comma 1.1. prima parte nel suo rinvio all’art. 5, comma 6 del medesimo TUI, non toccato dalla riforma menzionata;rilevato che a fronte di tali elementi valutabili a favore del ricorrente, non risultano al momento dimostrati ostacoli di ordine o sicurezza pubblici alla permanenza dello straniero sul territorio; che infatti la condanna (peraltro a pena di mesi quattro di reclusione per un reato commesso nel 2014) cui fa menzione la Questura non appare sicuro indice di pericolosità, tanto che il reato è stato anche oggetto di estinzione (cfr. doc.l5); che i precedenti di polizia cui la questura pure ha fatto riferimento non sono indicati nella loro concretezza, né risulta prodotta alcuna prova della circostanza che il ricorrente sia stato denunciato per maltrattamenti alla compagna ed alla figlia;che in senso contrario vi è una richiesta congiunta dei genitori, pendente presso il Tribunale per i minorenni di Bologna di riconoscimento del permesso di soggiorno nell’interesse della minore;ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;che deve precisarsi che gli effetti conseguenti alla sospensione del decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono quelli di impedire l’espulsione del ricorrente e di considerare costui legalmente soggiornante sul territorio in attesa della definizione del giudizio di merito (cfr. la giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale citata ed allegata al ricorso);
P.Q.M.
SOSPENDE l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del presente giudizio;si riserva di confermare il presente provvedimento all’udienza fissata per la trattazione del merito con separato decreto.
Si comunichi con urgenza.
Bologna, 28/03/2023
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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