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CITTADINO TUNISINO: IL TRIBUNALE ORDINA ALLA QUESTURA DI FERRARA IL RILASCIO DI RICEVUTA DI P.S. PER PROTEZIONE SPECIALE MUNITA DI C.F.

CITTADINO TUNISINO: IL TRIBUNALE ORDINA ALLA QUESTURA DI FERRARA IL RILASCIO DI RICEVUTA DI P.S. PER PROTEZIONE SPECIALE MUNITA DI C.F.
Nov 12, 2023 · 2m 50s

Tribunale Bologna n. R.g. 13951-1/23 del 30 ottobre 2023 visti gli artt. 5 e 19 ter del d.lgs nr. 150 del 2011, quest’ultimo come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017,...

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Tribunale Bologna n. R.g. 13951-1/23 del 30 ottobre 2023
visti gli artt. 5 e 19 ter del d.lgs nr. 150 del 2011, quest’ultimo come modificato dal D.L.
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ;
rilevato che ai sensi dell’art. 5 cit.
“Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo'
essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace
se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma
1.”
Ritenuto di poter provvedere inaudita altera parte alla sospensione del provvedimento dal
momento che l’eventuale rimpatrio del richiedente pregiudicherebbe definitivamente il suo
diritto al rispetto della vita privata in Italia, rispetto alla cui esistenza sulla base della
documentazione prodotta sussiste un fumus boni iuris;
considerato, infatti, sul punto, che il comma 1.1, dell’art. 19 del d. lgs. n. 286/98, come
sostituito dal d. l. 130/2020, nella versione applicabile ratione temporis in base alla data di
presentazione del ricorso, esclude il respingimento, l’espulsione o l’estradizione qualora
esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti
una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso
non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti
per concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
SOSPENDE l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine alla
questura competente di ripristinare la legittimità del soggiorno mediante il rilascio
della ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio al ricorrente, munito di Codice Fiscale,
fino alla definizione del presente giudizio;
Si riserva di confermare il presente provvedimento all’udienza fissata per la trattazione del
merito con separato decreto.
Si comunichi.
Bologna, 30/10/2023
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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