TRIBUNALE DI CAGLIARI RG 6935-1/2023 28/10/2023
Vista l’istanza formulata ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 23/03/2023, che ha rigettato per manifesta infondatezza l’istanza proposta da ..............., nato in Tunisia il ........., per conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;
rilevato che il ricorso è tempestivo;
osservato che, all’esito dell’esame sommario che deve essere svolto in questa sede, vista la documentazione depositata (UNILAV contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il quale il ricorrente è stato assunto in qualità di manovale edile presso la ........a far data dal 15.03.2023, e buste paga del periodo marzo-giugno 2023; contratto di assunzione a tempo pieno e determinato presso la..........., in qualità di muratore, con decorrenza 18.09.2023 e scadenza 18.12.2023, con proposta di proroga del 19.10.2023, alle medesime condizioni, sino al 18.03.2024, in considerazione del buon comportamento del ricorrente in ambito lavorativo; allega altresì lista movimenti bancari e comunicazione di ospitalità datata 21.10.2023) si ravvisa quanto meno un fumus di fondatezza della domanda di protezione speciale e di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, così come novellato dal DL 130/2020 e dalla legge di conversione 173/2020, nella versione antecedente al D.L. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, applicabile al caso di specie (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine») e appare necessario procedere alla audizione del ricorrente;
ritenuto, dunque, che ricorrano le gravi e circostanziate ragioni di cui all’art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito nella legge n. 46/17, giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
p.q.m.
sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 23/03/2023, che ha rigettato per manifesta infondatezza l’istanza proposta da...., nato in Tunisia il.....
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari in data 28/10/2023.
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