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CITTADINANZA - NON È SUSSISTE IL PERICOLO DI UN PREGIUDIZIO CHE GIUSTIFICHI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

CITTADINANZA - NON È SUSSISTE IL PERICOLO DI UN PREGIUDIZIO CHE GIUSTIFICHI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE
Oct 19, 2023 · 2m 44s

Sintesi della decisione In tema di diniego della cittadinanza italiana, non sussistono i presupposti della gravità e irreparabilità per accedere alla tutela cautelare atteso che al cittadino straniero sono comunque...

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Sintesi della decisione

In tema di diniego della cittadinanza italiana, non sussistono i presupposti della gravità e irreparabilità per accedere alla tutela cautelare atteso che al cittadino straniero sono comunque assicurati “diritti civili”, laddove fossero da intendersi come “diritti inviolabili” dell’uomo in senso stretto, secondo la Costituzione (cfr. art. 2 e 32) e lo stesso d.lgs. n. 286/1998 (cfr. art. 2). I presupposti per la tutela cautelare non sussistono nemmeno riguardo ai “diritti politici” (riferibili al diritto di elettorato); né è preclusa allo straniero la possibilità di svolgere l’attività lavorativa e di godere della libertà economica in condizione di parità con il cittadino, né quella di permanere comunque sul territorio nazionale in base a un diverso idoneo titolo di soggiorno.
TAR Lazio, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 6778
(n. 442)

Considerato che il pregiudizio conseguente al mancato accoglimento della domanda di cittadinanza trova generalmente il suo fondamento nella lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dal non vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, ovvero nella lesione dei diritti civili e politici esercitabili a seguito dell’acquisizione dello status civitatis;

Ritenuto che tale pregiudizio non riveste i requisiti richiesti della gravità e irreparabilità;

- che, infatti, per quanto riguarda i “diritti civili”, laddove fossero da intendersi - vista la genericità dell’espressione usata - come “diritti inviolabili” dell’uomo in senso stretto, gli stessi trovano piena tutela nella Carta Costituzionale (cfr. art. 2 e 32) e nello stesso d.lgs. n. 286/1998 (cfr. art. 2);

- che, con riguardo ai “diritti politici” – riferibili al diritto di elettorato – la gravità e irreparabilità paventati - da rapportarsi alla frequenza del loro esercizio - non appare tale da non consentire un compiuto esame della vicenda nella udienza di merito;

- che, infine, il diniego di concessione della cittadinanza non preclude allo straniero né la possibilità di svolgere l’attività lavorativa e di godere della libertà economica in condizione di parità con il cittadino, né di permanere comunque sul territorio nazionale in base ad un diverso idoneo titolo di soggiorno;

Ritenuta, quindi, l’insussistenza del presupposto del periculum in mora ai fini dell’accoglimento della istanza cautelare.

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) respinge la suindicata istanza cautelare
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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