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CITTADINA PERUVIANA E PROTEZIONE SPECIALE: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCOGLIENZA LA DOMANDA DI SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTR

CITTADINA PERUVIANA E PROTEZIONE SPECIALE: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCOGLIENZA LA DOMANDA DI SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTR
Nov 3, 2023 · 3m 15s

TRIBUNALE DI BOLOGNA R.G. n. 14046-1/2023 BOLOGNA 2/11/2023 Il giudice designato, visto il ricorso proposto nell’interesse della ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stata...

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TRIBUNALE DI BOLOGNA R.G. n. 14046-1/2023 BOLOGNA 2/11/2023
Il giudice designato,
visto il ricorso proposto nell’interesse della ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 1.9.2022 (dunque in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023, n. 20);
ritenuta l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;
rilevato che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del Questore, evidenziando il difficile vissuto in Perù prima della partenza ed il proficuo percorso di integrazione realizzato dalla ricorrente in Italia;
ritenuto, quanto alla valutazione propria della richiesta di sospensiva (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l’art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile alla vita privata e familiare derivante dall’allontanamento della ricorrente;
rilevato infatti che risulta dalla documentazione prodotta che l’istante, giunta in Italia nel 2022, ha conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e lavora in qualità di colf dal 4.4.2023; che, inoltre vive con la madre in un immobile concesso in comodato d’uso a quest’ultima;
ritenuto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio (necessario anche in ragione della documentazione medica prodotta) ed avuto comunque riguardo all’irreparabilità del pregiudizio lamentato, appaiono sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;
ritenuto che gli effetti conseguenti alla sospensione del decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono quelli di impedire l'espulsione della ricorrente e di considerare costei legalmente soggiornante sul territorio in attesa della definizione del giudizio di merito, come da giurisprudenza, sul punto, di questo Tribunale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Bologna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore della ricorrente fino alla definizione del presente giudizio;
si riserva di confermare il presente provvedimento all'udienza fissata per la trattazione del merito con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento.
Bologna, 2.11.2023.
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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