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CFI - Crisi Frascle d'Impresa - Controlli formali e Cartelle esattoriali

CFI - Crisi Frascle d'Impresa - Controlli formali e Cartelle esattoriali
Apr 5, 2024 · 11m 14s

Controlli formali e Cartelle esattoriali Buongiorno Avvocato, oggi vogliamo parlare ai nostri ascoltatori dei controlli dell’agenzia delle entrate sulle dichiarazioni e delle successive cartelle di pagamento, ci può spiegare quali...

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Controlli formali e Cartelle esattoriali

Buongiorno Avvocato, oggi vogliamo parlare ai nostri ascoltatori dei controlli dell’agenzia delle entrate sulle dichiarazioni e delle successive cartelle di pagamento, ci può spiegare quali sono i controlli che possono essere fatti?

Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.Grazie per la domanda, e con il rischio di sembrare troppo pragmatico vado subito al nocciolo della questione. Il controllo sulle dichiarazioni può essere di due tipi:
  1. o tramite la liquidazione automatica, ex 36 bis del dpr 600/73
  2. oppure tramite il controllo formale, 36 ter del dpr 600/73.
Nel primo caso il controllo è effettuato dall’Ufficio avvalendosi  di   procedure automatizzate, entro   l'inizio   del   periodo di presentazione delle dichiarazioni  relative all'anno  successivo.In questo tipo di controlli, essenzialmente automatizzati, non è previsto un contraddittorio con il contribuente, come da novella dell’art 6bis dello Statuto del Contribuente,  e, infatti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Nei controlli formali, invece, l’attività dell’Ufficio è finalizzata a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse. Lo scopo dei controlli formali è quello di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.Quindi, riassumendo nel nostro ordinamento i controlli sulle dichiarazioni sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, mentre per l'Iva sono stabiliti dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.


Quindi, Avvocato, concretamente in cosa sussistono questi due tipi di controllo? 

Gli articoli 36-bis e 54-bis, stabiliscono le procedure per i controlli automatizzati delle dichiarazioni: se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare. Alla comunicazione viene allegato anche il modello F24 precompilato per il versamento.Il contribuente ha, poi, trenta giorni di tempo o per fornire indicazioni o per pagare in modalità ridotta, con le sanzioni al 10% piuttosto che al 30%.L'articolo 36-ter, invece, stabilisce la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni: se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica.Anche in questo caso ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definizione in via breve, versando quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.

Quindi, avvocato, per i controlli formali c’è la possibilità di un contraddittorio che in realtà per i controlli automatici non è prevista?

Stefano, più che possibilità, nel caso dei controlli formali ex art. 36 ter si parla di obbligo di contraddittorio preventivo. Questo anche alla luce del nuovo art. 6 bis dello Statuto del contribuente che già in vigore dal 18 gennaio 2024 prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio con i contribuenti, salvo quanto indicato al comma 2, cioè per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che dovranno essere precisati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.Va detto che il decreto del Mef dovrà essere emanato al 18 di aprile, ma è chiaro che da tale elenco ci saranno i controlli formali ex 36 ter, poichè in tali casi il contraddittorio preventivo si realizza proprio tramite la comunicazione al contribuente dell’esito del controllo. 

Traducendo nel concreto quanto illustrato, in caso di controlli formali, senza la notifica al contribuente dell’esito del controllo la successiva cartella è illegittima, ho capito bene?

Assolutamente corretto Stefano, dato che deve essere sempre consentito al contribuente di replicare all’Amministrazione qualora venga emesso un atto nel quale sia stata svolta una qualsiasi attività di controllo, è da considerarsi illegittima la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale non preceduta dall’esito del controllo stesso.La comunicazione dell’esito motivato del controllo, ex articolo 36-ter, comma 4, del Dpr 600/73, realizza il contraddittorio preventivo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, e si differenzia dal controllo automatizzato in quanto quest’ultimo è un riscontro cartolare ed è finalizzato a evitare che il contribuente reiteri gli errori consentendogli di regolarizzare la propria posizione fiscale. Questi principi sono stati recentemente ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza 7573/2024 del 21 marzo 2024.Nell’ordinanza i giudici hanno ribadito che è necessaria, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, la comunicazione dell’esito del controllo che è, quindi, necessaria ed obbligatoria. In definitiva per i giudici non è rilevante il mancato invito a fornire chiarimenti che non determinerebbe la nullità della cartella di pagamento (in quanto questa fase è solo eventuale e non propedeutica all’inoltro della comunicazione dell’esito), ma è fondamentale che il contribuente sia informato in modo chiaro ed effettivo dell’esito del controllo.Pertanto viene rimarcata la diversità tra i controlli formali - che seppur in maniera semplificata necessitano a pena di nullità della comunicazione dell’esito del controllo - rispetto alla liquidazione delle dichiarazione, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Quest’ultimo, infatti, si sostanzia in una verifica meramente cartolare per cui la mancata comunicazione preventiva dei risultati della liquidazione non determina nessuna nullità dell’atto consequenziale.In conclusione, il dovere di informare il contribuente dovrebbe prescindere dalle forme procedurali con cui si procede al controllo delle dichiarazioni rimanendo comunque fermo il principio secondo cui «i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede» (articolo 10 dello Statuto) e «l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati» (articolo 6 dello Statuto).


Grazie avvocato, Troverete materiale per approfondire tutto quello che un Imprenditore deve sapere sul Canale Youtube CFI Crisi Fiscale d'Impresa (dove poter riascoltare tutte le interviste)

https://www.youtube.com/channel/UCIeBmobqoTl39YdZunHhqLQ

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Author Radio Dream on Fly
Website www.radiodreamonfly.com
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