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JUS ON AIR - MASSIME DI DIRITTO CIVILE

JUS ON AIR -  MASSIME DI DIRITTO CIVILE
Jul 11, 2018 · 5m 24s

ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30. Nella puntata di oggi ci occuperemo di: Dal min. 0:12. Corte di Cassazione...

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ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
Dal min. 0:12.
Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n. 115749 del 15.06.2018.
La responsabilità medico chirurgica ed il dovere del consenso informato.
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare il duplice danno, alla salute, se il paziente correttamente informato – e sul quale grava l’onere probatorio – non avrebbe acconsentito a sottoporsi all’intervento ed a subirne gli effetti invalidanti, ed al diritto all’autodeterminazione, se a causa del deficit informativo il paziente ha ricevuto un danno diverso dalla lesione al diritto alla salute. La S.C. ha ribadito che il rispetto da parte del sanitario delle linee guida, pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla sola perizia del sanitario, non esime il giudice dal valutare nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa.
Dal min. 2:40.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 17533 del 04.07.2018.
Valida la notifica dell’Ufficiale giudiziario fuori distretto.
Non incide sulla idoneità della notificazione l’esecuzione della medesima da parte di un ufficiale giudiziario non competente per territorio. Essa andrà considerata come una mera irregolarità della condotta del notificante priva di effetti processuali. Quale semplice violazione delle norme organizzative del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari di cui al DPR 1229/1959 artt. 106 e 107, potrà essere soltanto fonte di responsabilità disciplinare o di altro tipo a carico del singolo ufficiale giudiziario.
Dal min. 3:59.
Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 145 del 04.07.2018.
La madre non biologica di una coppia di donne unite civilmente va considerata mamma dalla nascita del bambino.
Sulla base dell’interesse superiore da tutelare quale quello del minore, anche la non biologica va considerata madre sin dalla nascita del bambino se ha condiviso con la compagna la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (pma). La Corte ha esteso le regole della legge n. 40/2004 – secondo la quale i nati a seguito di pma hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla pratica – devono valere anche per le coppie omosessuali che illegalmente o all’estero hanno fatto ricorso a questa tecnica. Lo status di figlio dunque opera anticipatamente dal momento e per effetto del consenso.
A cura di Melita Festa.
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