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  • Le nuove regole per la rateizzazione della cartella di pagamento previste dalla Riforma fiscale

    19 APR 2024 · Le nuove regole per la rateizzazione della cartella di pagamento previste dalla Riforma fiscale Buongiorno Avvocato, nelle precedenti interviste abbiamo visto le novità della rateizzazione previste dalla Riforma fiscale. Oggi le rivediamo insieme nel dettaglio, come sarà la nuova rateizzazione? Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori. Secondo la bozza del D.lgs di revisione della Riscossione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione può decidere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo non superiore a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta: - fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, - fino a un massimo di 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dal 1°.1.2029. Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata: - somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate; - somme fino a € 120.000: da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026; da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028; da 109 a 120 rate mensili, se presentate dal 1°.1.2029.  La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata considerando: - per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato: l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito da rateizzare e eventualmente di quello residuo che è già oggetto di rateazione; - per i soggetti diversi: l’indice di liquidità e il rapporto da rateizzare e quello residuo e il valore della produzione. Con d.m. vengono stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri e sono individuati particolari eventi e specifiche regole operative per i soggetti diversi cui non sono applicabili gli specifici parametri. La procedura non richiede l’obbligo di prestare garanzie per il pagamento del debito. Il debitore, purché si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione di eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo previsto delle rate mensili che scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Il contribuente può chiedere che il pagamento del piano di rateazione possa essere predisposto mediante quote costanti o quote variabili di importo crescente Cosa comporta la presentazione dell’istanza di rateizzazione? L’istanza di rateazione deve avere per oggetto tutti i debiti il cui termine di pagamento è già scaduto, al netto degli importi che sono già stati versati. A seguito della presentazione, la richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto o dell’eventuale decadenza: - comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza; - non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, cioè i fermi amministrativi e le ipoteche; - inibisce l’adozione di nuove azioni cautelari; - preclude l’avvio di nuove azioni esecutive; - sospende la prosecuzione delle procedure esecutive che sono già state avviate  a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. La presentazione della domanda non fa venir meno la condizione di “soggetto inadempiente” di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per cui il pagamento delle somme dovute dai c.d. “soggetti pubblici” viene sospeso e le somme interessate sono oggetto di pignoramento; tuttavia, decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione dello stato di morosità senza che sia avvenuto il pignoramento, la sospensione del pagamento delle somme dovute dal soggetto pubblico al contribuente decade.  La normativa non indica alcun termine di decadenza per riporre l’istanza. Tuttavia, l’interessato ha l’onere di attivarsi tempestivamente al fine di sottrarsi al rischio della procedura di recupero coattivo. Cosa avviene in caso di rigetto dell’istanza? L’eventuale rigetto dell’istanza di rateazione va congruamente motivato esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Lo stesso dicasi per l’accoglimento parziale (ad esempio, la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto).Il provvedimento di rigetto va preceduto da una comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Tale atto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l’interessato presenta proprie osservazioni, entro il termine massimo di 10 giorni.Il mancato accoglimento può essere impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado poiché la fattispecie è un atto autonomamente impugnabile poiché costituisce un rifiuto al riconoscimento di un’agevolazione di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. E invece in caso di accoglimento? Il provvedimento di rateazione, al quale va allegato il piano di ammortamento, deve indicare la data di scadenza della prima rata, compreso l’importo delle somme aggiuntive, in modo che il debitore disponga di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento. Se anteriormente è stata iscritta l’ipoteca legale, questa viene cancellata.Gli effetti del pagamento della prima rata: - estinzione delle eventuali procedure esecutive già avviate in epoca precedente a condizione che non sia ancora tenuto l’incontro con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati; - venir meno la qualità di “soggetto inadempiente” ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e dell’art. 48-bis del citato D.P.R. Il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza dal beneficio della dilazione per cui la somma residua è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non è più possibile procedere ad una nuova richiesta di pagamento in forma rateale del debito residuo.Il debitore che già beneficia di un provvedimento di rateazione può chiedere di eseguire il pagamento in forma rateale di una nuova cartella. La concessione della nuova rateazione è ammessa per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la riscossione. Del tutto nuovo è il contenuto dell’art. 14 del disegno di d. lgs.Nel caso in cui intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale, emesso in relazione a somme che sono oggetto di dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le rate successive.Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, compresi gli interessi, fissati per legge, per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del debito originario, ovvero fino al numero massimo previsto per le condizioni del piano. Sono queste quindi le tematiche approfondite nella prossima puntata del Tax Show Live? Assolutamente si. Vi aspettiamo alla prossima puntata dell’8 maggio 2024. Troverete materiale per approfondire tutto quello che un Imprenditore deve sapere su: Crisi Fiscale d'ImpresaEconomia e AttualitàRipresa della RiscossioneRilancio della propria aziendaGestione del Debito Fiscale e con i Fornitori La diretta potrà essere seguita sulle piattaforme streaming di Youtube, Facebook e Linkedin.O in alternativa sempre in diretta su BFC Forbes.
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