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JusOnAir – Amministrativo – Importazione di opere d’arte – T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.

JusOnAir – Amministrativo – Importazione di opere d’arte – T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.
Feb 13, 2019 · 11m 10s

ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30. Nella puntata di oggi ci occuperemo di: T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23...

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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.
La sentenza in esame ha ad oggetto l’importazione di opere d’arte. Osserva il Tar che il certificato di avvenuta spedizione, necessario nel caso di ingresso di opere provenienti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero certificato di avvenuta importazione, nel caso di ingresso di opere provenienti da Paesi Extraeuropei, consiste in un atto che attesta l’entrata sul territorio nazionale di una determinata cosa d’arte in una data certa, con provenienza legittima da un determinato Paese.
Afferma il Tar che l’unico controllo in uscita che deve effettuare l’Ufficio Esportazione, quando gli viene presentata la cosa da inviare all’estero, consiste nella mera verifica della corrispondenza de facto della stessa con quella indicata sul certificato di importazione (a differenza invece delle opere già stabilmente presenti nel nostro territorio, che possono essere, al momento della richiesta di autorizzazione all’esportazione essere trattenute in Italia e dichiarate “beni culturali”, quelle entrate temporaneamente possono ritornare all’estero liberamente nel periodo di validità del certificato di importazione).
Ed ancora la sentenza in esame rileva l’esistenza di un principio secondo cui spetta a chi richiede all’Ufficio Esportazione di rilasciare un certificato, che attesta l’importazione di un’opera da un Paese estero, rendere tutte le dichiarazioni e fornire tutta la documentazione necessaria ad identificare l’oggetto, a dimostrarne l’origine e la legittima acquisizione, non potendo addossarsi alla PA, in tale procedimento ad istanza di parte, l’onere di svolgere d’ufficio un’attività di supplenza dell’onere incombente sul richiedente, dal momento che la normativa in materia prevede l’immediata conclusione del procedimento con una decisione di inammissibilità dell’istanza, come sancito dall’art. 134 del R.D. del 1913 e dall’art. 72 D.Lgs. n. 42/2004.
A cura dell’Avv. Maria Vaccarello
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