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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.

Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

Rilevanza dell’esposto anonimo – Tar Lazio, sentenza 23 ottobre 2018, n. 10268
La sentenza in esame ad oggetto la valenza dell’esposto anonimo in materia edilizia. Secondo il Tar l’esposto anonimo è utilizzabile quale impulso al fine di accertare d’ufficio la presenza di abusi, per cui deve assegnarsi valore probatorio unicamente alle risultanze del sopralluogo, eseguito da soggetti qualificabili quali pubblici ufficiali; da ciò il valore di fede privilegiata, ovvero sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. da assegnarsi a tali risultanze.
Il Tar Lazio interviene, in materia di sanzioni conseguenti ad abusi edilizi. In via di estrema sintesi, la vicenda muove da un esposto anonimo fatto pervenire alla Polizia Municipale ed a seguito del quale era stata accertata la presenza di tre cancelli abusivi “aggettanti” presso la proprietà dei ricorrenti.
Questi ultimi nell’adire G.A. con ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, deducono una serie di motivi di illegittimità tra cui il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,il notevole lasso di tempo trascorso tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale, l’l’inutilizzabilità -ai fini dell’avvio del procedimento- dell’esposto fatto pervenire alla Polizia Municipale in quanto atto anonimo.
In punto di diritto la questione fondamentale è quella della utilizzabilità, o meno, di un esposto anonimo ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di abusi edilizi.
In sentenza che l’esposto anonimo rileva solo nella fase della cd. pre-inchiesta, cioè antecedente all’avvio delle vere e proprie indagini preliminari. Il Tar Lazio precisa in sentenza come l’esposto anonimo sia stato solo un sollecito per la successiva attività d’ufficio quest’ultima autonomamente sfociata nell’unico provvedimento rilevante (per cui non hanno ragione di essere le censure inerenti alla contraddittorietà tra esposto e risultanze del sopralluogo).
Si esclude che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (come qualsiasi altro provvedimento sanzionatorio in materia) richieda una particolare esposizione delle ragioni che la sorreggono risultando la stessa adeguatamente motivata stante il richiamo al comprovato carattere abusivo delle opere, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali.

Condono edilizio e vincoli paesaggistici – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12 novembre 2018, n. 6615
La sentenza in esame affronta la questione della rilevanza dei vincoli paesaggistici sopravvenuti alla realizzazione dell’immobile abusivo ai fini della concedibilità del condono edilizio. Emergono alcuni principi importanti: a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono, deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto; b) l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo.

A cura di Maria Vaccarello
ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30. Nella puntata di oggi ci occuperemo di: Rilevanza dell’esposto anonimo – Tar Lazio, sentenza 23 ottobre 2018, n. 10268 La sentenza in esame ad oggetto la valenza dell’esposto anonimo in materia edilizia. Secondo il Tar l’esposto anonimo è utilizzabile quale impulso al fine di accertare d’ufficio la presenza di abusi, per cui deve assegnarsi valore probatorio unicamente alle risultanze del sopralluogo, eseguito da soggetti qualificabili quali pubblici ufficiali; da ciò il valore di fede privilegiata, ovvero sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. da assegnarsi a tali risultanze. Il Tar Lazio interviene, in materia di sanzioni conseguenti ad abusi edilizi. In via di estrema sintesi, la vicenda muove da un esposto anonimo fatto pervenire alla Polizia Municipale ed a seguito del quale era stata accertata la presenza di tre cancelli abusivi “aggettanti” presso la proprietà dei ricorrenti. Questi ultimi nell’adire G.A. con ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, deducono una serie di motivi di illegittimità tra cui il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,il notevole lasso di tempo trascorso tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale, l’l’inutilizzabilità -ai fini dell’avvio del procedimento- dell’esposto fatto pervenire alla Polizia Municipale in quanto atto anonimo. In punto di diritto la questione fondamentale è quella della utilizzabilità, o meno, di un esposto anonimo ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di abusi edilizi. In sentenza che l’esposto anonimo rileva solo nella fase della cd. pre-inchiesta, cioè antecedente all’avvio delle vere e proprie indagini preliminari. Il Tar Lazio precisa in sentenza come l’esposto anonimo sia stato solo un sollecito per la successiva attività d’ufficio quest’ultima autonomamente sfociata nell’unico provvedimento rilevante (per cui non hanno ragione di essere le censure inerenti alla contraddittorietà tra esposto e risultanze del sopralluogo). Si esclude che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (come qualsiasi altro provvedimento sanzionatorio in materia) richieda una particolare esposizione delle ragioni che la sorreggono risultando la stessa adeguatamente motivata stante il richiamo al comprovato carattere abusivo delle opere, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali. Condono edilizio e vincoli paesaggistici – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12 novembre 2018, n. 6615 La sentenza in esame affronta la questione della rilevanza dei vincoli paesaggistici sopravvenuti alla realizzazione dell’immobile abusivo ai fini della concedibilità del condono edilizio. Emergono alcuni principi importanti: a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono, deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto; b) l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo. A cura di Maria Vaccarello read more read less

5 years ago