00:00
04:27
La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata l’11 aprile 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina).

All’articolo 79 sono previste le tre caratteristiche che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare applicazione:

- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato

- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipula del contratto

- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.

Dimostrando l’esistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.

In Italia il concetto di forza maggiore è individuato – per sommi capi – dall’art. 1467 c.c. (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”). La norma riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

Nel caso del Covid-19, con il passaggio alla classificazione di pandemia da parte dell’OMS, è probabile che l’emergenza possa ritenersi individuare una causa di forza maggiore invocabile per la risoluzione del contratto.

Ogni clausola contrattuale deve comunque essere interpretata sulla base della Legge che regola il contratto. Nonché dalle prescrizioni di emergenza e restrizioni poste in essere nel luogo ove il contratto deve essere eseguito.

E’ quindi chiaro che in una situazione di incertezza laddove il mantenimento dei rapporti commerciali è importantissimo in vista della ripresa dell’economia e di tutte le imprese del territorio è sommamente importante valutare le singole azioni individuali.

Anche nell’ambito dei rapporti commerciali laddove non si tratta di “litigare” per avere ragione ma di trovare la migliore soluzione affinché – trascorso il momento di crisi – ognuno possa riprendere la propria attività dando seguito agli impegni presi con tutto l’impegno necessario.

Grazie, ciao.

Mi trovi sul mio blog e sui social
https://www.lexaround.me/ #LexAroundMe

✨ Prenota la tua consulenza online su YouCanBookMe
https://silviadivirgilio.youcanbook.me/

✨ Linkedin
https://www.linkedin.com/in/silvia-di-virgilio/

✨ Iscriviti al mio canale Youtube
http://bit.ly/AvvSilviaDiVirgilio

✨ Ascolta il mio Podcast su Spreaker
https://www.spreaker.com/user/lexaroundme

✨ Instagram
https://www.instagram.com/silvia.divirgilio/

✨ Facebook
https://www.facebook.com/lexaroundme

✨ Twitter
https://twitter.com/LexAroundMe
La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata l’11 aprile 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina). All’articolo 79 sono previste le tre caratteristiche che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare applicazione: - l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato - la non prevedibilità dell’evento al momento della stipula del contratto - l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti. Dimostrando l’esistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore. In Italia il concetto di forza maggiore è individuato – per sommi capi – dall’art. 1467 c.c. (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”). La norma riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. Nel caso del Covid-19, con il passaggio alla classificazione di pandemia da parte dell’OMS, è probabile che l’emergenza possa ritenersi individuare una causa di forza maggiore invocabile per la risoluzione del contratto. Ogni clausola contrattuale deve comunque essere interpretata sulla base della Legge che regola il contratto. Nonché dalle prescrizioni di emergenza e restrizioni poste in essere nel luogo ove il contratto deve essere eseguito. E’ quindi chiaro che in una situazione di incertezza laddove il mantenimento dei rapporti commerciali è importantissimo in vista della ripresa dell’economia e di tutte le imprese del territorio è sommamente importante valutare le singole azioni individuali. Anche nell’ambito dei rapporti commerciali laddove non si tratta di “litigare” per avere ragione ma di trovare la migliore soluzione affinché – trascorso il momento di crisi – ognuno possa riprendere la propria attività dando seguito agli impegni presi con tutto l’impegno necessario. Grazie, ciao. Mi trovi sul mio blog e sui social https://www.lexaround.me/ #LexAroundMe ✨ Prenota la tua consulenza online su YouCanBookMe https://silviadivirgilio.youcanbook.me/ ✨ Linkedin https://www.linkedin.com/in/silvia-di-virgilio/ ✨ Iscriviti al mio canale Youtube http://bit.ly/AvvSilviaDiVirgilio ✨ Ascolta il mio Podcast su Spreaker https://www.spreaker.com/user/lexaroundme ✨ Instagram https://www.instagram.com/silvia.divirgilio/ ✨ Facebook https://www.facebook.com/lexaroundme ✨ Twitter https://twitter.com/LexAroundMe read more read less

3 years ago #azienda, #contratti, #contratto, #coronavirus, #forza, #lexaroundme, #lexaroundtalk, #maggiore, #pandemia, #risoluzione