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Tra i soggetti destinatari del superbonus 110% per le spese di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica degli immobili, sostenute a partire dal 1° luglio 2020, troviamo al primo posto persone fisiche e condomini.

Persone fisiche e detenzione dell’immobile
Le persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% se effettuano uno degli specifici lavori previsti dall’art. 119 del DL34/2020 su immobili che detengono fuori dall’esercizio di impresa arte e professione. L’immobile può essere:

posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
detenuto in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e l’immobile risulti a disposizione.

Immobile residenziale e condominio a prevalenza residenziale
Per l’Agenzia delle Entrate gli immobili agevolabili sono solo quelli residenziali, per quanto nella norma (l’art. 119 Dl 34/2020) il Legislatore abbia sempre e solo utilizzato il termine “edifici”.

Nella circolare 24/E/2020, l’Agenzia limita il perimetro anche per i lavori effettuati dal condominio, in quanto saranno ammessi alla ripartizione per millesimi della detrazione spettante per le spese sostenute sulle parti comuni tutti i condòmini, e quindi anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali, qualora il condominio risulti essere un condominio “prevalentemente” residenziale. Sarà ritenuto prevalentemente residenziale allorché la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio risulterà essere superiore al 50 per cento. In caso contrario, avranno diritto alla detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni unicamente i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Tra i soggetti destinatari del superbonus 110% per le spese di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica degli immobili, sostenute a partire dal 1° luglio 2020, troviamo al primo posto persone fisiche e condomini. Persone fisiche e detenzione dell’immobile Le persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% se effettuano uno degli specifici lavori previsti dall’art. 119 del DL34/2020 su immobili che detengono fuori dall’esercizio di impresa arte e professione. L’immobile può essere: posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenuto in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e l’immobile risulti a disposizione. Immobile residenziale e condominio a prevalenza residenziale Per l’Agenzia delle Entrate gli immobili agevolabili sono solo quelli residenziali, per quanto nella norma (l’art. 119 Dl 34/2020) il Legislatore abbia sempre e solo utilizzato il termine “edifici”. Nella circolare 24/E/2020, l’Agenzia limita il perimetro anche per i lavori effettuati dal condominio, in quanto saranno ammessi alla ripartizione per millesimi della detrazione spettante per le spese sostenute sulle parti comuni tutti i condòmini, e quindi anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali, qualora il condominio risulti essere un condominio “prevalentemente” residenziale. Sarà ritenuto prevalentemente residenziale allorché la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio risulterà essere superiore al 50 per cento. In caso contrario, avranno diritto alla detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni unicamente i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione. Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7. read more read less

3 years ago