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<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title>JUS ON AIR</title><link>http://webradioiuslaw.it</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Il progetto canali tematici, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, parte ufficialmente il 14 marzo 2016 con la nascita di MF Lavoro.<br /><br />L’idea alla base dell’iniziativa era quella di creare un ambiente on line di informazione e approfondimento sulle tematiche del diritto del lavoro utilizzando la piattaforma Telegram che meglio di altre si adattava al progetto in essere.<br /><br />Gli apprezzamenti per l’iniziativa determinarono successivamente la nascita degli altri canali tematici in diritto civile, penale e amministrativo, nonché un canale dedicato alla rassegna stampa.<br /><br />Sui canali quotidianamente vengono analizzati gli argomenti di maggiore attualità per la classe forense, il tutto corredato dalle sentenze integrali più recenti sia di legittimità che di merito, di fatto una vera e propria banca dati giuridica gratuita a disposizione dell’avvocatura.<br /><br />La mission del progetto è quella di aggiornare e informare i colleghi per lo svolgimento della loro attività attraverso uno strumento non solo di facile consultazione (Telegram) e scaricabile su tutti i sistemi operativi, sia su smartphone che personal computer, ma anche alternativo e innovativo rispetto a quelli tradizionali (banche dati e riviste).   <br /><br />Gli avvocati che curano l’aggiornamento dei canali, tutti iscritti al foro di Avellino, sono: l’Avv. Elena Ferrara, l’Avv. Melita Festa, l’Avv. Maria Vaccarello, l’Avv. Mauro Alvino e l’Avv. Italo Meoli.<br /><br />4 CANALI TEMATICI SU TELEGRAM:<br /><a href="https://t.me/movimentoforenseavellino" rel="noopener">https://t.me/movimentoforenseavellino</a><br /><a href="https://t.me/MFLAVORO" rel="noopener">https://t.me/MFLAVORO</a><br /><a href="https://t.me/rassegnapenale" rel="noopener">https://t.me/rassegnapenale</a><br /><a href="https://t.me/rassegnacivile" rel="noopener">https://t.me/rassegnacivile</a><br />3 GRUPPI TEMATICI SU FACEBOOK:<br />MF LAVORO<br /><a href="https://www.facebook.com/mflavoro/" rel="noopener">https://www.facebook.com/mflavoro/</a><br />RASSEGNA CIVILE<br /><a href="https://www.facebook.com/groups/1656252011338172/?fref=ts" rel="noopener">https://www.facebook.com/groups/1656252011338172/?fref=ts</a><br />RASSEGNA PENALE<br /><a href="https://www.facebook.com/groups/374680726265275/?fref=ts" rel="noopener">https://www.facebook.com/groups/374680726265275/?fref=ts</a>]]></description><atom:link href="https://www.spreaker.com/show/2958828/episodes/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><language>it</language><category>News</category><copyright>Copyright IusLaw Web Radio - #Avvocati</copyright><image><url>https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg</url><title>JUS ON AIR</title><link>http://webradioiuslaw.it</link></image><lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 08:10:13 +0000</lastBuildDate><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:owner><itunes:name>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:name><itunes:email>feeds@spreaker.com</itunes:email></itunes:owner><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Il progetto canali tematici, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, parte ufficialmente il 14 marzo 2016 con la nascita di MF Lavoro....</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Il progetto canali tematici, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, parte ufficialmente il 14 marzo 2016 con la nascita di MF Lavoro.<br /><br />L’idea alla base dell’iniziativa era quella di creare un ambiente on line di informazione e approfondimento sulle tematiche del diritto del lavoro utilizzando la piattaforma Telegram che meglio di altre si adattava al progetto in essere.<br /><br />Gli apprezzamenti per l’iniziativa determinarono successivamente la nascita degli altri canali tematici in diritto civile, penale e amministrativo, nonché un canale dedicato alla rassegna stampa.<br /><br />Sui canali quotidianamente vengono analizzati gli argomenti di maggiore attualità per la classe forense, il tutto corredato dalle sentenze integrali più recenti sia di legittimità che di merito, di fatto una vera e propria banca dati giuridica gratuita a disposizione dell’avvocatura.<br /><br />La mission del progetto è quella di aggiornare e informare i colleghi per lo svolgimento della loro attività attraverso uno strumento non solo di facile consultazione (Telegram) e scaricabile su tutti i sistemi operativi, sia su smartphone che personal computer, ma anche alternativo e innovativo rispetto a quelli tradizionali (banche dati e riviste).   <br /><br />Gli avvocati che curano l’aggiornamento dei canali, tutti iscritti al foro di Avellino, sono: l’Avv. Elena Ferrara, l’Avv. Melita Festa, l’Avv. Maria Vaccarello, l’Avv. Mauro Alvino e l’Avv. Italo Meoli.<br /><br />4 CANALI TEMATICI SU TELEGRAM:<br /><a href="https://t.me/movimentoforenseavellino" rel="noopener">https://t.me/movimentoforenseavellino</a><br /><a href="https://t.me/MFLAVORO" rel="noopener">https://t.me/MFLAVORO</a><br /><a href="https://t.me/rassegnapenale" rel="noopener">https://t.me/rassegnapenale</a><br /><a href="https://t.me/rassegnacivile" rel="noopener">https://t.me/rassegnacivile</a><br />3 GRUPPI TEMATICI SU FACEBOOK:<br />MF LAVORO<br /><a href="https://www.facebook.com/mflavoro/" rel="noopener">https://www.facebook.com/mflavoro/</a><br />RASSEGNA CIVILE<br /><a href="https://www.facebook.com/groups/1656252011338172/?fref=ts" rel="noopener">https://www.facebook.com/groups/1656252011338172/?fref=ts</a><br />RASSEGNA PENALE<br /><a href="https://www.facebook.com/groups/374680726265275/?fref=ts" rel="noopener">https://www.facebook.com/groups/374680726265275/?fref=ts</a>]]></itunes:summary><itunes:category text="News"/><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:type>episodic</itunes:type><item><title>JUSONAIR – AMMINISTRATIVO – TAR LAZIO, DEL 24 GIUGNO 2019 N. 8237</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-tar-lazio-del-24-giugno-2019-n-8237--18489079</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Sanabilità delle opere abusive in area vincolata – Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237<br /><br />Oggi commenteremo la sentenza del Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237 in tema di Sanabilità delle opere abusive in area vincolata.<br />Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune dove è sito un immobile di sua proprietà, recante diniego di condono edilizio, unitamente ai presupposti pareri negativi a carattere paesaggistico e archeologico, proponendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />Il diniego di condono edilizio si fonda sul parere paesistico negativo del Comune, che a sua volta presuppone il parere vincolante negativo della competente Soprintendenza.<br />Detti avvisi negativi si fondano: – sulla ritenuta non sanabilità degli abusi di Tipologia 1 ai sensi della L. n. 326/2003 in area paesisticamente vincolata; – sull’insussistenza della conformità paesaggistica (in quanto l’intervento edilizio risulta eseguito in contrasto con le disposizioni del P.R.G. vigente, nonché della compatibilità paesaggistica in relazione alle caratteristiche dell’intervento, considerato non coerente con le caratteristiche del paesaggio tutelato.<br />Secondo il tar il ricorso introduttivo è infondato e l’ampliamento edilizio in questione non è sanabile.<br />Il T.A.R romano si è pronunciato sulla tipologia di opere sanabili in base al cosiddetto terzo condono edilizio. In punto di diritto ha rilevato che l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (ossia opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio).<br />Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (appunto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ( Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).<br />Non sono sanabili quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (in tal senso più volte si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n. 1935). Il comma 26 dell’art. 32 del legge n. 326 del 2003 deve essere interpretato nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell’ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.<br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/18489079</guid><pubDate>Wed, 10 Jul 2019 10:30:06 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/18489079/jusonair9_lug.mp3" length="6749193" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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In punto di diritto ha rilevato che l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (ossia opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio).<br />Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (appunto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ( Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).<br />Non sono sanabili quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (in tal senso più volte si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n. 1935). Il comma 26 dell’art. 32 del legge n. 326 del 2003 deve essere interpretato nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell’ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.<br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>422</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUSONAIR – PENALE – CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 MAGGIO 2019 (UD. 25 OTTOBRE 2018), N. 20808</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-cassazione-penale-sezioni-unite-15-maggio-2019-ud-25-ottobre-2018-n-20808--18439558</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 20808<br /><br />Secondo cui «la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/18439558</guid><pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:30:13 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/18439558/jusonair_commento_penale_dell_avv_mauro_alvino.mp3" length="11252021" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>646</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-consiglio-di-stato-sez-vi-sentenza-3-giugno-2019-n-3696--18242435</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 <br />Oggi commenteremo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 in tema di edilizia ed onere probatorio circa la data di realizzazione dell’opera oggetto di domanda di sanatoria.<br />L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).<br />Ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione, ovvero le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378).<br />L’indagine sulla veridicità ed effettività di quanto viene dichiarato nell’istanza di condono edilizio costituisce compito specifico dell’amministrazione comunale; la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è riservata al Comune e detto potere/dovere di vigilanza concerne anche la attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di provvedimenti di condono edilizio. A carico dell’amministrazione comunale raggiunta dall’istanza di condono edilizio l’art. 31, comma 2, l. 47/1985 pone una indagine istruttoria per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono, che si sviluppa attraverso due criteri alternativi: il criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.<br />Gli elementi documentali prodotti in giudizio, secondo il Consiglio di Stato, non sono idonei a comprovare con certezza l’epoca di ultimazione dei lavori ritenuti abusivi, in assenza, peraltro, della certificazione di ultimazione dei lavori. L’affermazione secondo la quale le opere abusive sarebbero state realizzate durante la costruzione dell’edificio assentito con la concessione edilizia n. 3253 del 21 maggio 1983, non costituisce elemento a favore della preesistenza delle opere abusive alla data del 1° ottobre 1983 e ciò a causa della stretta vicinanza di tempo tra i due eventi che lascia presumere piuttosto, in assenza di altri elementi probatori, che la costruzione del fabbricato non fosse “completata” secondo le indicazioni di cui all’art. 31, comma 2, l. 47/1985 sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale (in ragione dei criteri innanzi descritti).<br />Nel corso del giudizio potevano essere prodotti elementi documentali idonei a dimostrare il completamento delle opere in epoca antecedente il 1° ottobre 1983, ma ciò non è avvenuto, se non con documentazione inidonea a tale scopo, come – ad esempio – le pose fotografiche depositate ma prive di ogni possibile o utile elemento idoneo a comprovare l’epoca della costruzione in parte abusiva.<br />In conclusione ai fini delle istanze di sanatoria edilizia, in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso. <br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/18242435</guid><pubDate>Wed, 12 Jun 2019 10:30:13 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/18242435/jusonair_12.mp3" length="10189469" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 &#13;
Oggi commenteremo la sentenza del Consiglio di Stato,...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 <br />Oggi commenteremo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 in tema di edilizia ed onere probatorio circa la data di realizzazione dell’opera oggetto di domanda di sanatoria.<br />L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).<br />Ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione, ovvero le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378).<br />L’indagine sulla veridicità ed effettività di quanto viene dichiarato nell’istanza di condono edilizio costituisce compito specifico dell’amministrazione comunale; la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è riservata al Comune e detto potere/dovere di vigilanza concerne anche la attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di provvedimenti di condono edilizio. A carico dell’amministrazione comunale raggiunta dall’istanza di condono edilizio l’art. 31, comma 2, l. 47/1985 pone una indagine istruttoria per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono, che si sviluppa attraverso due criteri alternativi: il criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.<br />Gli elementi documentali prodotti in giudizio, secondo il Consiglio di Stato, non sono idonei a comprovare con certezza l’epoca di ultimazione dei lavori ritenuti abusivi, in assenza, peraltro, della certificazione di ultimazione dei lavori. L’affermazione secondo la quale le opere abusive sarebbero state realizzate durante la costruzione dell’edificio assentito con la concessione edilizia n. 3253 del 21 maggio 1983, non costituisce elemento a favore della preesistenza delle opere abusive alla data del 1° ottobre 1983 e ciò a causa della stretta vicinanza di tempo tra i due eventi che lascia presumere piuttosto, in assenza di altri elementi probatori, che la costruzione del fabbricato non fosse “completata” secondo le indicazioni di cui all’art. 31, comma 2, l. 47/1985 sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale (in ragione dei criteri innanzi descritti).<br />Nel corso del giudizio potevano essere prodotti elementi documentali idonei a dimostrare il completamento delle opere in epoca antecedente il 1° ottobre 1983, ma ciò non è avvenuto, se non con documentazione inidonea a tale scopo, come – ad esempio – le pose fotografiche depositate ma prive di ogni possibile o utile elemento idoneo a comprovare l’epoca della costruzione in parte abusiva.<br />In conclusione ai fini delle istanze di sanatoria edilizia, in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data fissata dalla...]]></itunes:summary><itunes:duration>637</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Penale – Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-cassazione-penale-sezioni-unite-22-maggio-2019-ud-25-ottobre-2018-n-22533-del-2019--18159086</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019<br />Secondo cui «fermo restando il dovere del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere ufficioso di applicare la sospensione condizionale della pena, l’imputato, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di appello».<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/18159086</guid><pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:30:17 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/18159086/jus_on_air_03_06_19.mp3" length="23306366" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019&#13;
Secondo cui «fermo...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019<br />Secondo cui «fermo restando il dovere del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere ufficioso di applicare la sospensione condizionale della pena, l’imputato, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di appello».<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></itunes:summary><itunes:duration>583</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Lavoro – Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 12643 del 13 maggio 2019</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-lavoro-corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-n-12643-del-13-maggio-2019--18097084</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione, sezione Lavoro, Sentenza n. 12643 del 13 maggio 2019<br />In tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l’onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l’apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro.<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/18097084</guid><pubDate>Wed, 29 May 2019 10:30:24 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/18097084/jus_on_air_28_05_19.mp3" length="15100782" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Corte di Cassazione , Sezioni Unite, sentenza n. 6278 del 04.03.2019&#13;
La Suprema Corte risolve il contrasto in...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione , Sezioni Unite, sentenza n. 6278 del 04.03.2019<br />La Suprema Corte risolve il contrasto in materia di decorrenza del termine breve di impugnazione. <br />Con riferimento alla notificazione della sentenza ai sensi dell’articolo 326 del Codice di procedura civile, il termine breve di impugnazione di trenta giorni decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario.<br />Il principio di diritto è stato enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente sulla specifica questione di diritto sollevata dalla Seconda sezione civile la quale sottoponeva il contrasto tra i due orientamenti:<br />un primo individua il dies a quo del termine breve nel momento in cui il notificante consegna all’ufficiale giudiziario la sentenza o l’atto di impugnazione da notificare, essendo detta consegna un fatto idoneo a provare in modo certo, e con data certa, la conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704, primo comma, ultimo periodo, Codice civile.<br />L’altra interpretazione, invece, afferma che la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il destinatario implica contestualità degli effetti e, quindi, decorrenza del termine breve dalla medesima data.<br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>305</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 aprile 2019, n. 2313</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-consiglio-di-stato-sez-iii-sentenza-9-aprile-2019-n-2313--17928444</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 aprile 2019, n. 2313<br />Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2313, del 9 aprile 2019, nel respingere il ricorso di una cooperativa nei confronti della stazione appaltante ha affermato che in presenza di un DURC negativo da cui risulti una scopertura contributiva, anche se dovuta ad un errore nella denuncia contributiva dovuta al mancato inserimento del codice fiscale del figlio di una dipendente, è legittima l’esclusione della gara della cooperativa partecipante.<br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17928444</guid><pubDate>Wed, 15 May 2019 10:30:15 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17928444/jus_14_05_19.mp3" length="18788227" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 aprile 2019, n. 2313&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione Penale, Sez. Unite, 28 gennaio 2019, n. 14426/2019&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2019, n. 10239&#13;
Legittimo il licenziamento del dipendente...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2019, n. 10239<br />Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge attività concorrenziale, in quanto confliggente con l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></itunes:summary><itunes:duration>464</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Civile – Cass. Civile, sent. n. 75/2019</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-civile-cass-civile-sent-n-75-2019--17665888</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />La notifica eseguita a mezzo PEC è valida se la ricevuta di accettazione perviene entro le ore 23.59<br />La Corte con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.<br />Ciò appunto non risultava rispettoso del diritto di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.<br />La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.<br />Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’ art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».<br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17665888</guid><pubDate>Wed, 17 Apr 2019 10:30:17 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17665888/jus.mp3" length="22592700" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
La notifica eseguita a mezzo PEC è valida se la ricevuta di accettazione perviene entro le ore 23.59&#13;
La Corte con...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />La notifica eseguita a mezzo PEC è valida se la ricevuta di accettazione perviene entro le ore 23.59<br />La Corte con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.<br />Ciò appunto non risultava rispettoso del diritto di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.<br />La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.<br />Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’ art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».<br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>565</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Amministrativo – Diniego di cittadinanza italiana- Tar Lazio, n. 4161del 28 marzo 2019</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-diniego-di-cittadinanza-italiana-tar-lazio-n-4161del-28-marzo-2019--17577343</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Diniego di cittadinanza italiana- Tar Lazio, n. 4161del 28 marzo 2019<br />La prima sentenza in esame è la n. n. 4161del 28 marzo 2019 del Tar Lazio in tema di diniego di cittadinanza italiana. Secondo i giudici è legittimo il diniego della concessione della cittadinanza motivato dalla circostanza che il coniuge del richiedente ha riportato numerose condanne penali e fornito in più occasioni false generalità. L’amministrazione ha infatti un’amplissima discrezionalità valutativa nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012);<br />Il Tar capitolino ribadisce le condizioni per la concessione della cittadinanza italiana indicando l’alto tasso di discrezionalità valutativa da parte dell’Amministrazione concedente e l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione dello status di cittadino e ritenendo legittimo un diniego motivato dalla circostanza che il coniuge del richiedente ha riportato diverse condanne penali e fornito in più occasioni false generalità. <br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17577343</guid><pubDate>Wed, 10 Apr 2019 10:30:12 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17577343/jus_on_air_09_04_9.mp3" length="27407590" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Diniego di cittadinanza italiana- Tar Lazio, n. 4161del 28 marzo 2019&#13;
La prima sentenza in esame è la n. n. 4161del...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Diniego di cittadinanza italiana- Tar Lazio, n. 4161del 28 marzo 2019<br />La prima sentenza in esame è la n. n. 4161del 28 marzo 2019 del Tar Lazio in tema di diniego di cittadinanza italiana. Secondo i giudici è legittimo il diniego della concessione della cittadinanza motivato dalla circostanza che il coniuge del richiedente ha riportato numerose condanne penali e fornito in più occasioni false generalità. L’amministrazione ha infatti un’amplissima discrezionalità valutativa nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012);<br />Il Tar capitolino ribadisce le condizioni per la concessione della cittadinanza italiana indicando l’alto tasso di discrezionalità valutativa da parte dell’Amministrazione concedente e l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione dello status di cittadino e ritenendo legittimo un diniego motivato dalla circostanza che il coniuge del richiedente ha riportato diverse condanne penali e fornito in più occasioni false generalità. <br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>686</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Penale – Cassazione Penale, Sez. VI, 14 marzo 2019 (ud. 19 settembre 2018), n. 11476/2018</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-cassazione-penale-sez-vi-14-marzo-2019-ud-19-settembre-2018-n-11476-2018--17511794</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sez. VI, 14 marzo 2019 (ud. 19 settembre 2018), n. 11476/2018<br />Secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità di cui all’art. 384 comma 1 c.p. opera anche in relazione ai rapporti di convivenza di fatto.<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17511794</guid><pubDate>Wed, 03 Apr 2019 10:30:03 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17511794/jus_on_air_02_04_19.mp3" length="17437174" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Cassazione Penale, Sez. VI, 14 marzo 2019 (ud. 19 settembre 2018), n. 11476/2018&#13;
Secondo cui, in tema di...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sez. VI, 14 marzo 2019 (ud. 19 settembre 2018), n. 11476/2018<br />Secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità di cui all’art. 384 comma 1 c.p. opera anche in relazione ai rapporti di convivenza di fatto.<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></itunes:summary><itunes:duration>436</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Lavoro – Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2019, n. 7306</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-lavoro-corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-marzo-2019-n-7306--17435834</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />La contestazione disciplinare consegnata in busta chiusa<br />Ove il datore di lavoro intenda consegnare a mani al lavoratore una comunicazione inerente al rapporto di lavoro (lettera di contestazione o di sanzione disciplinare o di licenziamento), e questi si rifiuti di controfirmarla per ricevuta, occorre procedere alla sua lettura o ad informare sommariamente il dipendente del contenuto (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2019, n. 7306).<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17435834</guid><pubDate>Wed, 27 Mar 2019 11:30:07 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17435834/iusonair.mp3" length="13657777" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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La contestazione disciplinare consegnata in busta chiusa&#13;
Ove il datore di lavoro intenda consegnare a mani al...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />La contestazione disciplinare consegnata in busta chiusa<br />Ove il datore di lavoro intenda consegnare a mani al lavoratore una comunicazione inerente al rapporto di lavoro (lettera di contestazione o di sanzione disciplinare o di licenziamento), e questi si rifiuti di controfirmarla per ricevuta, occorre procedere alla sua lettura o ad informare sommariamente il dipendente del contenuto (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2019, n. 7306).<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></itunes:summary><itunes:duration>683</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Civile – Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/02/2019 n° 3709</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-civile-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-08-02-2019-n-3709--17375401</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/02/2019 n° 3709<br />La Cassazione, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, afferma, erroneamente, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.<br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17375401</guid><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:30:05 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17375401/ius_20_03_19.mp3" length="18966904" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/02/2019 n° 3709&#13;
La Cassazione, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2019,...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/02/2019 n° 3709<br />La Cassazione, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, afferma, erroneamente, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.<br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>475</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Amministrativo – Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-tar-sicilia-sez-i-sentenza-19-febbraio-2019-n-483--17304274</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Informativa antimafia- Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483.<br />Il Tar Palermo è adito per l’annullamento di una informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list, provvedimenti adottati dal competente Prefetto in quanto la società destinataria faceva parte di una cooperativa nella cui compagine operavano anche soggetti controindicati.<br />L’adito Collegio giudicante ha ritenuto che l’informativa, e il diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list, della cui legittimità si doleva parte ricorrente, fossero carenti sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione.<br />In punto di diritto, si consideri che l’informativa interdittiva antimafia (oggi disciplinata dagli artt. 84, III e IV, e 91 e ss. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia) è una misura cautelare di polizia amministrativa, preventiva e interdittiva, che si sostanzia nell’attestazione, da parte del Prefetto, “della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese” (art. 84, comma 3) e che determina l’incapacità legale delle imprese destinatarie della stessa di contrarre con la P.A. e con i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (c.d. incapacità legale speciale).<br />L’applicazione di tali disposizioni ha posto complessi problemi dovuti alla difficoltà di individuare le situazioni in presenza delle quali può effettivamente ritenersi sussistente un pericolo di condizionamento mafioso.<br />Si corrono, infatti, due rischi opposti:<br />– da un lato, quello di estromettere dal mercato soggetti estranei alle organizzazioni mafiose e colpevoli solo di contatti non qualificati con persone controindicate;<br />– dall’altro, quello di consentire alle organizzazioni criminali di controllare l’economia legale.<br />Altro tema fondamentale sotteso alla sentenza che stiamo esaminando è quello dell’iscrizione nella c.d. white list, di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). Considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale hanno indotto il Legislatore ha istituire la white list, con la creazione di appositi elenchi, tenuti presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.<br />L’iscrizione nella white list ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l’informazione antimafia e il presupposto per l’iscrizione è che l’impresa non sia soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />In conclusione ai fini dell’informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list la (dovuta) prognosi negativa ex ante deve essere suffragata, sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, da un quadro indiziario che, nel suo complesso, conduca a ritenere sussistente il rischio di infiltrazione a carico dell’impresa attenzionata.<br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17304274</guid><pubDate>Wed, 13 Mar 2019 11:30:09 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17304274/jus_on_iar_13_03_19.mp3" length="25684553" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Informativa antimafia- Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483.&#13;
Il Tar Palermo è adito per...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Informativa antimafia- Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 483.<br />Il Tar Palermo è adito per l’annullamento di una informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list, provvedimenti adottati dal competente Prefetto in quanto la società destinataria faceva parte di una cooperativa nella cui compagine operavano anche soggetti controindicati.<br />L’adito Collegio giudicante ha ritenuto che l’informativa, e il diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list, della cui legittimità si doleva parte ricorrente, fossero carenti sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione.<br />In punto di diritto, si consideri che l’informativa interdittiva antimafia (oggi disciplinata dagli artt. 84, III e IV, e 91 e ss. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia) è una misura cautelare di polizia amministrativa, preventiva e interdittiva, che si sostanzia nell’attestazione, da parte del Prefetto, “della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese” (art. 84, comma 3) e che determina l’incapacità legale delle imprese destinatarie della stessa di contrarre con la P.A. e con i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (c.d. incapacità legale speciale).<br />L’applicazione di tali disposizioni ha posto complessi problemi dovuti alla difficoltà di individuare le situazioni in presenza delle quali può effettivamente ritenersi sussistente un pericolo di condizionamento mafioso.<br />Si corrono, infatti, due rischi opposti:<br />– da un lato, quello di estromettere dal mercato soggetti estranei alle organizzazioni mafiose e colpevoli solo di contatti non qualificati con persone controindicate;<br />– dall’altro, quello di consentire alle organizzazioni criminali di controllare l’economia legale.<br />Altro tema fondamentale sotteso alla sentenza che stiamo esaminando è quello dell’iscrizione nella c.d. white list, di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). Considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale hanno indotto il Legislatore ha istituire la white list, con la creazione di appositi elenchi, tenuti presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.<br />L’iscrizione nella white list ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l’informazione antimafia e il presupposto per l’iscrizione è che l’impresa non sia soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />In conclusione ai fini dell’informativa antimafia interdittiva e del diniego d’iscrizione alla white list la (dovuta) prognosi negativa ex ante deve essere suffragata, sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, da un quadro indiziario che, nel suo complesso, conduca a ritenere sussistente il rischio di infiltrazione a carico dell’impresa attenzionata.<br /><br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>643</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Penale – Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-cassazione-penale-sezioni-unite-num-6141-anno-2018--17233190</link><description><![CDATA[JusOnAir – Penale – Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018<br />ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018<br />Sentenza Sezioni Unite, Num. 6141 Anno 2018, riguardante la possibilità di applicare l’istituto della revisione alle sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.<br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17233190</guid><pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:30:09 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17233190/jus_on_air_05_03_19.mp3" length="28607133" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>JusOnAir – Penale – Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018&#13;
ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione Penale – Sezioni Unite –...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[JusOnAir – Penale – Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018<br />ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale – Sezioni Unite – Num. 6141 Anno 2018<br />Sentenza Sezioni Unite, Num. 6141 Anno 2018, riguardante la possibilità di applicare l’istituto della revisione alle sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.<br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></itunes:summary><itunes:duration>716</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Lavoro – Cass. civ., Sesta sezione Lavoro ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-lavoro-cass-civ-sesta-sezione-lavoro-ordinanza-22-gennaio-2019-n-1582--17151137</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cass. civ. – Sesta sezione – Lavoro – ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582<br />L’adempimento di direttive illegittime impartite da un superiore gerarchico non è una scriminante idonea a “salvare” dal licenziamento il sottoposto che le ha eseguite senza opporsi (Cass. civ., Sesta sezione Lavoro ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582).<br />Con la predetta ordinanza la Suprema Corte ha ribaltato la doppia decisione conforme dei giudici di merito che, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un’impiegata delle Poste per aver eseguito gli ordini illeciti impartiti da una superiore gerarchica.<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17151137</guid><pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:30:22 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17151137/ius_on_air_25_02_19.mp3" length="20096439" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cass. civ. – Sesta sezione – Lavoro – ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582&#13;
L’adempimento di direttive illegittime...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cass. civ. – Sesta sezione – Lavoro – ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582<br />L’adempimento di direttive illegittime impartite da un superiore gerarchico non è una scriminante idonea a “salvare” dal licenziamento il sottoposto che le ha eseguite senza opporsi (Cass. civ., Sesta sezione Lavoro ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1582).<br />Con la predetta ordinanza la Suprema Corte ha ribaltato la doppia decisione conforme dei giudici di merito che, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un’impiegata delle Poste per aver eseguito gli ordini illeciti impartiti da una superiore gerarchica.<br /><br />A cura dell’Avv. Italo Meoli]]></itunes:summary><itunes:duration>503</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Civile – Corte di Cassazione – Sezione VI-2 – ordinanza 11 febbraio 2019 n. 3926</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-civile-corte-di-cassazione-sezione-vi-2-ordinanza-11-febbraio-2019-n-3926--17091009</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – Sezione VI-2 – ordinanza 11 febbraio 2019 n. 3926<br />Non puo’ essere «punito» l’eccesso di zelo dell’avvocato nel citare le parti.<br />L’eccesso di zelo dell’avvocato nell’aver notificato anche ad una parte per conoscenza non può essere sanzionato. La Cassazione – con l’ordinanza n. 3926/19- ha precisato come nel caso concreto l’avvocato non è punibile per aver notificato il ricorso anche alla parte del giudizio presupposto, solo per mera conoscenza, senza che venisse avanzata alcuna domanda nei suoi confronti. <br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17091009</guid><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:30:12 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17091009/jus_20_02_19.mp3" length="9218007" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Corte di Cassazione – Sezione VI-2 – ordinanza 11 febbraio 2019 n. 3926&#13;
Non puo’ essere «punito» l’eccesso di zelo...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – Sezione VI-2 – ordinanza 11 febbraio 2019 n. 3926<br />Non puo’ essere «punito» l’eccesso di zelo dell’avvocato nel citare le parti.<br />L’eccesso di zelo dell’avvocato nell’aver notificato anche ad una parte per conoscenza non può essere sanzionato. La Cassazione – con l’ordinanza n. 3926/19- ha precisato come nel caso concreto l’avvocato non è punibile per aver notificato il ricorso anche alla parte del giudizio presupposto, solo per mera conoscenza, senza che venisse avanzata alcuna domanda nei suoi confronti. <br /><br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>231</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Amministrativo – Importazione di opere d’arte – T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-amministrativo-importazione-di-opere-d-arte-t-a-r-lazio-roma-sez-ii-quater-23-gennaio-2019-n-895--17029555</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.<br />La sentenza in esame ha ad oggetto l’importazione di opere d’arte. Osserva il Tar che il certificato di avvenuta spedizione, necessario nel caso di ingresso di opere provenienti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero certificato di avvenuta importazione, nel caso di ingresso di opere provenienti da Paesi Extraeuropei, consiste in un atto che attesta l’entrata sul territorio nazionale di una determinata cosa d’arte in una data certa, con provenienza legittima da un determinato Paese.<br />Afferma il Tar che l’unico controllo in uscita che deve effettuare l’Ufficio Esportazione, quando gli viene presentata la cosa da inviare all’estero, consiste nella mera verifica della corrispondenza de facto della stessa con quella indicata sul certificato di importazione (a differenza invece delle opere già stabilmente presenti nel nostro territorio, che possono essere, al momento della richiesta di autorizzazione all’esportazione essere trattenute in Italia e dichiarate “beni culturali”, quelle entrate temporaneamente possono ritornare all’estero liberamente nel periodo di validità del certificato di importazione).<br />Ed ancora la sentenza in esame rileva l’esistenza di un principio secondo cui spetta a chi richiede all’Ufficio Esportazione di rilasciare un certificato, che attesta l’importazione di un’opera da un Paese estero, rendere tutte le dichiarazioni e fornire tutta la documentazione necessaria ad identificare l’oggetto, a dimostrarne l’origine e la legittima acquisizione, non potendo addossarsi alla PA, in tale procedimento ad istanza di parte, l’onere di svolgere d’ufficio un’attività di supplenza dell’onere incombente sul richiedente, dal momento che la normativa in materia prevede l’immediata conclusione del procedimento con una decisione di inammissibilità dell’istanza, come sancito dall’art. 134 del R.D. del 1913 e dall’art. 72 D.Lgs. n. 42/2004.<br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/17029555</guid><pubDate>Wed, 13 Feb 2019 11:30:10 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/17029555/ius_on_air_13_02_19.mp3" length="26813043" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.&#13;
La sentenza in esame ha ad oggetto l’importazione di...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 gennaio 2019, n. 895.<br />La sentenza in esame ha ad oggetto l’importazione di opere d’arte. Osserva il Tar che il certificato di avvenuta spedizione, necessario nel caso di ingresso di opere provenienti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero certificato di avvenuta importazione, nel caso di ingresso di opere provenienti da Paesi Extraeuropei, consiste in un atto che attesta l’entrata sul territorio nazionale di una determinata cosa d’arte in una data certa, con provenienza legittima da un determinato Paese.<br />Afferma il Tar che l’unico controllo in uscita che deve effettuare l’Ufficio Esportazione, quando gli viene presentata la cosa da inviare all’estero, consiste nella mera verifica della corrispondenza de facto della stessa con quella indicata sul certificato di importazione (a differenza invece delle opere già stabilmente presenti nel nostro territorio, che possono essere, al momento della richiesta di autorizzazione all’esportazione essere trattenute in Italia e dichiarate “beni culturali”, quelle entrate temporaneamente possono ritornare all’estero liberamente nel periodo di validità del certificato di importazione).<br />Ed ancora la sentenza in esame rileva l’esistenza di un principio secondo cui spetta a chi richiede all’Ufficio Esportazione di rilasciare un certificato, che attesta l’importazione di un’opera da un Paese estero, rendere tutte le dichiarazioni e fornire tutta la documentazione necessaria ad identificare l’oggetto, a dimostrarne l’origine e la legittima acquisizione, non potendo addossarsi alla PA, in tale procedimento ad istanza di parte, l’onere di svolgere d’ufficio un’attività di supplenza dell’onere incombente sul richiedente, dal momento che la normativa in materia prevede l’immediata conclusione del procedimento con una decisione di inammissibilità dell’istanza, come sancito dall’art. 134 del R.D. del 1913 e dall’art. 72 D.Lgs. n. 42/2004.<br />A cura dell’Avv. Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>671</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Penale – Cassazione Penale – Sezioni Unite – 15 novembre 2018 n. 51815</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-cassazione-penale-sezioni-unite-15-novembre-2018-n-51815--16963874</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale – Sezioni Unite – 15 novembre 2018 (ud. 31 maggio 2018), n. 51815 (Presidente Carcano, Relatore Andronio).<br />In tema di produzione di materiale pedopornografico “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter c.1 n. 1 c.p. – con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico – non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16963874</guid><pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:30:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16963874/jus_on_air_06_02_19.mp3" length="17837544" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione Penale – Sezioni Unite – 15 novembre 2018 (ud. 31 maggio 2018), n. 51815 (Presidente Carcano, Relatore...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale – Sezioni Unite – 15 novembre 2018 (ud. 31 maggio 2018), n. 51815 (Presidente Carcano, Relatore Andronio).<br />In tema di produzione di materiale pedopornografico “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter c.1 n. 1 c.p. – con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico – non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.<br /><br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></itunes:summary><itunes:duration>446</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir - LAVORO - Corte di Cassazione – sezione lavoro - con l’ordinanza n. 31155/2018</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-lavoro-corte-di-cassazione-sezione-lavoro-con-l-ordinanza-n-31155-2018--16874942</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 31155/2018.<br />La minaccia sul lavoro è giusta causa di licenziamento – La minaccia grave perpetrata da un dipendente nei confronti di un proprio superiore gerarchico configura una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione, ed è sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa. Questo il principio di diritto affermato il 3 dicembre dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 31155/2018.<br />A cura dell’Avv. Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16874942</guid><pubDate>Wed, 30 Jan 2019 11:30:19 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16874942/jusonair_30_01.mp3" length="8504921" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 31155/2018.&#13;
La minaccia sul lavoro è giusta causa di...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 31155/2018.<br />La minaccia sul lavoro è giusta causa di licenziamento – La minaccia grave perpetrata da un dipendente nei confronti di un proprio superiore gerarchico configura una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione, ed è sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa. Questo il principio di diritto affermato il 3 dicembre dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 31155/2018.<br />A cura dell’Avv. Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>532</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir - Civile - Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-civile-corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-10-gennaio-2019-n-403--16800032</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403<br />Separazione personale tra coniugi: la forma dell’appello è determinante sulla tempestività del ricorso.<br />È noto infatti che l’appello, deciso in camera di consiglio, è ammissibile se viene rispettato il termine dei sei mesi dalla sua proposizione mediante deposito del ricorso. Superato questo “tetto” va dichiarato inammissibile.<br />Nel caso, invece, l’appello sia stato prodotto con atto di citazione (come nel caso concreto deciso dalla S.C.) e non con ricorso, al fine del rispetto del termine di sei mesi per l’impugnazione, anche l’ iscrizione a ruolo del procedimento va eseguita entro detto termine.<br />Nella vicenda esaminata, infatti, il soggetto ha proposto appello contro la decisione di prime cure il 14 ottobre 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pec ai difensori in data 13 aprile 2017, provvedendo poi a iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge. Il ricorso è stato dichiarato intempestivo e come tale inammissibile.<br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16800032</guid><pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:30:19 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16800032/jus_21_01_19.mp3" length="8802343" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403&#13;
Separazione personale tra coniugi: la...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403<br />Separazione personale tra coniugi: la forma dell’appello è determinante sulla tempestività del ricorso.<br />È noto infatti che l’appello, deciso in camera di consiglio, è ammissibile se viene rispettato il termine dei sei mesi dalla sua proposizione mediante deposito del ricorso. Superato questo “tetto” va dichiarato inammissibile.<br />Nel caso, invece, l’appello sia stato prodotto con atto di citazione (come nel caso concreto deciso dalla S.C.) e non con ricorso, al fine del rispetto del termine di sei mesi per l’impugnazione, anche l’ iscrizione a ruolo del procedimento va eseguita entro detto termine.<br />Nella vicenda esaminata, infatti, il soggetto ha proposto appello contro la decisione di prime cure il 14 ottobre 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pec ai difensori in data 13 aprile 2017, provvedendo poi a iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge. Il ricorso è stato dichiarato intempestivo e come tale inammissibile.<br />A cura dell’Avv. Carmela Festa]]></itunes:summary><itunes:duration>220</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir - Abusivismo Edilizio - Consiglio di stato n. 6672 del 26 novembre 2018</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-abusivismo-edilizio-consiglio-di-stato-n-6672-del-26-novembre-2018--16721747</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Consiglio di stato n. 6672 del 26 novembre 2018<br />Con la sentenza n. 6672 del 26 novembre 2018 in tema di abusivismo edilizio il Consiglio di Stato è stato adito per la riforma della sentenza del Tar Veneto, n. 829/2017. A seguito di un sopralluogo effettuato da parte della polizia municipale, è stato accertato che l’immobile di proprietà dei ricorrenti-appellanti era stato utilizzato, anziché come annesso rustico, quale civile abitazione; l’immobile infatti presentava a tal fine talune opere edilizie in difformità rispetto al progetto originario.<br />Il Consiglio di Stato precisa come il provvedimento che ingiunge la demolizione dell’opera abusiva non debba contenere l’indicazione esatta dell’area di sedime da acquisirsi gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia.<br />I requisiti essenziali di tale provvedimento sono l’accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione; è distinto dal successivo (ed eventuale) provvedimento che dispone l’acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia precisamente specificata la portata delle sanzioni irrogate exart. 31 D.P.R. n. 380 del 2001).<br />La circostanza, dunque, che l’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato non contenga l’indicazione dell’effetto acquisitivo e non descriva l’area da acquisire non è causa di illegittimità dello stesso, atteso che l’effetto acquisitivo costituisce solo una conseguenza fissata direttamente dalla legge; non vi è infatti alcuna necessità dell’esercizio di un potere valutativo da parte dell’Autorità tranne quello dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.<br />L’acquisizione automatica non ha il carattere reale dell’ordinanza di demolizione avendo funzione punitivo-afflittiva con la conseguenza che devono trovare applicazione gli istituti e le garanzie tipiche di tutte le sanzioni di carattere punitivo afflittivo pur aventi natura amministrativa.<br />Il Consiglio di Stato si sofferma anche sull’esatta portata dell’istituto della sanatoria edilizia (art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) osservando come il riscontro alla relativa istanza possa avvenire non solo con provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto) ma anche tacitamente.<br />L’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione sia da considerarsi solo temporaneamente sospesa.<br /><br />A cura dell’Avv. Elena Ferrara]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16721747</guid><pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:30:24 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16721747/ius_15_01_19.mp3" length="19618921" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Consiglio di stato n. 6672 del 26 novembre 2018&#13;
Con la sentenza n. 6672 del 26 novembre 2018 in tema di abusivismo...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Consiglio di stato n. 6672 del 26 novembre 2018<br />Con la sentenza n. 6672 del 26 novembre 2018 in tema di abusivismo edilizio il Consiglio di Stato è stato adito per la riforma della sentenza del Tar Veneto, n. 829/2017. A seguito di un sopralluogo effettuato da parte della polizia municipale, è stato accertato che l’immobile di proprietà dei ricorrenti-appellanti era stato utilizzato, anziché come annesso rustico, quale civile abitazione; l’immobile infatti presentava a tal fine talune opere edilizie in difformità rispetto al progetto originario.<br />Il Consiglio di Stato precisa come il provvedimento che ingiunge la demolizione dell’opera abusiva non debba contenere l’indicazione esatta dell’area di sedime da acquisirsi gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia.<br />I requisiti essenziali di tale provvedimento sono l’accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione; è distinto dal successivo (ed eventuale) provvedimento che dispone l’acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia precisamente specificata la portata delle sanzioni irrogate exart. 31 D.P.R. n. 380 del 2001).<br />La circostanza, dunque, che l’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato non contenga l’indicazione dell’effetto acquisitivo e non descriva l’area da acquisire non è causa di illegittimità dello stesso, atteso che l’effetto acquisitivo costituisce solo una conseguenza fissata direttamente dalla legge; non vi è infatti alcuna necessità dell’esercizio di un potere valutativo da parte dell’Autorità tranne quello dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.<br />L’acquisizione automatica non ha il carattere reale dell’ordinanza di demolizione avendo funzione punitivo-afflittiva con la conseguenza che devono trovare applicazione gli istituti e le garanzie tipiche di tutte le sanzioni di carattere punitivo afflittivo pur aventi natura amministrativa.<br />Il Consiglio di Stato si sofferma anche sull’esatta portata dell’istituto della sanatoria edilizia (art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) osservando come il riscontro alla relativa istanza possa avvenire non solo con provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto) ma anche tacitamente.<br />L’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione sia da considerarsi solo temporaneamente sospesa.<br /><br />A cura dell’Avv. Elena Ferrara]]></itunes:summary><itunes:duration>491</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir - Penale - Sentenza Cassazione Penale sez. V, 15 novembre 2018, nr. 51709</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-penale-sentenza-cassazione-penale-sez-v-15-novembre-2018-nr-51709--16662723</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Cassazione Penale sez. V, 15 novembre 2018, nr. 51709,<br />riguardante l’interesse dell’imputato a proporre un’impugnazione volta esclusivamente ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.<br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16662723</guid><pubDate>Wed, 09 Jan 2019 11:30:16 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16662723/cassaz.mp3" length="18073517" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Sentenza Cassazione Penale sez. V, 15 novembre 2018, nr. 51709,&#13;
riguardante l’interesse dell’imputato a proporre...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Cassazione Penale sez. V, 15 novembre 2018, nr. 51709,<br />riguardante l’interesse dell’imputato a proporre un’impugnazione volta esclusivamente ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.<br />A cura dell’Avv. Mauro Alvino]]></itunes:summary><itunes:duration>452</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir - LAVORO - RASSEGNA CON L'AVV. ITALO MEOLI</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-lavoro-rassegna-con-l-avv-italo-meoli--16518945</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – sezione lavoro, sentenza n. 29398 del 15 novembre 2018<br />Illegittimità del licenziamento intimato con ritardo ingiustificato<br />L’immediatezza della contestazione del licenziamento disciplinare va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, mentre la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è però insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.<br />Nel caso di specie, la Suprema Corte, con sentenza 15 novembre 2018 n. 29398, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento disciplinare intimato il 15/9/2012, quando, invece, i fatti posti alla base della contestazione erano stati accertati nell’Aprile dello stesso anno.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16518945</guid><pubDate>Wed, 19 Dec 2018 11:30:08 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16518945/jusonair_ok.mp3" length="5557602" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Corte di Cassazione – sezione lavoro, sentenza n. 29398 del 15 novembre 2018&#13;
Illegittimità del licenziamento...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Corte di Cassazione – sezione lavoro, sentenza n. 29398 del 15 novembre 2018<br />Illegittimità del licenziamento intimato con ritardo ingiustificato<br />L’immediatezza della contestazione del licenziamento disciplinare va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, mentre la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è però insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.<br />Nel caso di specie, la Suprema Corte, con sentenza 15 novembre 2018 n. 29398, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento disciplinare intimato il 15/9/2012, quando, invece, i fatti posti alla base della contestazione erano stati accertati nell’Aprile dello stesso anno.]]></itunes:summary><itunes:duration>348</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JusOnAir – Procedura Civile – RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO CHE ACCETTA UN PATROCINIO DI UNA CAUSA DALL’ESITO PREVEDIBILMENTE NEGATIVO</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-procedura-civile-responsabilita-dell-avvocato-che-accetta-un-patrocinio-di-una-causa-dall-esito-prevedibilmente-negativo--16458857</link><description><![CDATA[JusOnAir – Procedura Civile – RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO CHE ACCETTA UN PATROCINIO DI UNA CAUSA DALL’ESITO PREVEDIBILMENTE NEGATIVO #JusOnAir<br />ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />A cura di Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16458857</guid><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:30:11 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16458857/jusonair_ok.mp3" length="10258389" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>JusOnAir – Procedura Civile – RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO CHE ACCETTA UN PATROCINIO DI UNA CAUSA DALL’ESITO PREVEDIBILMENTE NEGATIVO #JusOnAir&#13;
ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
A cura di...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[JusOnAir – Procedura Civile – RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO CHE ACCETTA UN PATROCINIO DI UNA CAUSA DALL’ESITO PREVEDIBILMENTE NEGATIVO #JusOnAir<br />ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />A cura di Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>642</itunes:duration><itunes:keywords>jusonair</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Jus On Air - Amministrativo - Esposto anomino in edilizia - Condono edilizio e vincoli paesaggistici</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-amministrativo-esposto-anomino-in-edilizia-condono-edilizio-e-vincoli-paesaggistici--16382738</link><description><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Rilevanza dell’esposto anonimo – Tar Lazio, sentenza 23 ottobre 2018, n. 10268<br />La sentenza in esame ad oggetto la valenza dell’esposto anonimo in materia edilizia. Secondo il Tar l’esposto anonimo è utilizzabile quale impulso al fine di accertare d’ufficio la presenza di abusi, per cui deve assegnarsi valore probatorio unicamente alle risultanze del sopralluogo, eseguito da soggetti qualificabili quali pubblici ufficiali; da ciò il valore di fede privilegiata, ovvero sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. da assegnarsi a tali risultanze.<br />Il Tar Lazio interviene, in materia di sanzioni conseguenti ad abusi edilizi. In via di estrema sintesi, la vicenda muove da un esposto anonimo fatto pervenire alla Polizia Municipale ed a seguito del quale era stata accertata la presenza di tre cancelli abusivi “aggettanti” presso la proprietà dei ricorrenti.<br />Questi ultimi nell’adire G.A. con ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, deducono una serie di motivi di illegittimità tra cui il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,il notevole lasso di tempo trascorso tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale, l’l’inutilizzabilità -ai fini dell’avvio del procedimento- dell’esposto fatto pervenire alla Polizia Municipale in quanto atto anonimo.<br />In punto di diritto la questione fondamentale è quella della utilizzabilità, o meno, di un esposto anonimo ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di abusi edilizi.<br />In sentenza che l’esposto anonimo rileva solo nella fase della cd. pre-inchiesta, cioè antecedente all’avvio delle vere e proprie indagini preliminari. Il Tar Lazio precisa in sentenza come l’esposto anonimo sia stato solo un sollecito per la successiva attività d’ufficio quest’ultima autonomamente sfociata nell’unico provvedimento rilevante (per cui non hanno ragione di essere le censure inerenti alla contraddittorietà tra esposto e risultanze del sopralluogo).<br />Si esclude che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (come qualsiasi altro provvedimento sanzionatorio in materia) richieda una particolare esposizione delle ragioni che la sorreggono risultando la stessa adeguatamente motivata stante il richiamo al comprovato carattere abusivo delle opere, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali.<br /><br />Condono edilizio e vincoli paesaggistici – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12 novembre 2018, n. 6615<br />La sentenza in esame affronta la questione della rilevanza dei vincoli paesaggistici sopravvenuti alla realizzazione dell’immobile abusivo ai fini della concedibilità del condono edilizio. Emergono alcuni principi importanti: a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono, deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto; b) l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo.<br /><br />A cura di Maria Vaccarello]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16382738</guid><pubDate>Wed, 05 Dec 2018 11:30:05 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16382738/5_12iusonair.mp3" length="10526301" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
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Rilevanza dell’esposto anonimo – Tar Lazio, sentenza 23 ottobre 2018, n. 10268&#13;
La sentenza in esame ad oggetto...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br /><br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Rilevanza dell’esposto anonimo – Tar Lazio, sentenza 23 ottobre 2018, n. 10268<br />La sentenza in esame ad oggetto la valenza dell’esposto anonimo in materia edilizia. Secondo il Tar l’esposto anonimo è utilizzabile quale impulso al fine di accertare d’ufficio la presenza di abusi, per cui deve assegnarsi valore probatorio unicamente alle risultanze del sopralluogo, eseguito da soggetti qualificabili quali pubblici ufficiali; da ciò il valore di fede privilegiata, ovvero sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. da assegnarsi a tali risultanze.<br />Il Tar Lazio interviene, in materia di sanzioni conseguenti ad abusi edilizi. In via di estrema sintesi, la vicenda muove da un esposto anonimo fatto pervenire alla Polizia Municipale ed a seguito del quale era stata accertata la presenza di tre cancelli abusivi “aggettanti” presso la proprietà dei ricorrenti.<br />Questi ultimi nell’adire G.A. con ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, deducono una serie di motivi di illegittimità tra cui il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,il notevole lasso di tempo trascorso tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale, l’l’inutilizzabilità -ai fini dell’avvio del procedimento- dell’esposto fatto pervenire alla Polizia Municipale in quanto atto anonimo.<br />In punto di diritto la questione fondamentale è quella della utilizzabilità, o meno, di un esposto anonimo ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di abusi edilizi.<br />In sentenza che l’esposto anonimo rileva solo nella fase della cd. pre-inchiesta, cioè antecedente all’avvio delle vere e proprie indagini preliminari. Il Tar Lazio precisa in sentenza come l’esposto anonimo sia stato solo un sollecito per la successiva attività d’ufficio quest’ultima autonomamente sfociata nell’unico provvedimento rilevante (per cui non hanno ragione di essere le censure inerenti alla contraddittorietà tra esposto e risultanze del sopralluogo).<br />Si esclude che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (come qualsiasi altro provvedimento sanzionatorio in materia) richieda una particolare esposizione delle ragioni che la sorreggono risultando la stessa adeguatamente motivata stante il richiamo al comprovato carattere abusivo delle opere, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali.<br /><br />Condono edilizio e vincoli paesaggistici – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12 novembre 2018, n. 6615<br />La sentenza in esame affronta la questione della rilevanza dei vincoli paesaggistici sopravvenuti alla realizzazione dell’immobile abusivo ai fini della concedibilità del condono edilizio. Emergono alcuni principi importanti: a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono, deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto; b) l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo.<br /><br />A cura di Maria Vaccarello]]></itunes:summary><itunes:duration>658</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - CASSAZIONE PENALE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-cassazione-penale--16328464</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Cassazione Penale, Sezioni Unite, 9 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51063 riguardante il riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 in caso di detenzione di diversi tipi di sostanze stupefacenti. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 e se, in caso negativo, il reato di cui all’art. 73 comma 5, possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16328464</guid><pubDate>Wed, 28 Nov 2018 11:30:09 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16328464/jus_on_air.mp3" length="6656417" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 9 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51063 riguardante il...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Cassazione Penale, Sezioni Unite, 9 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51063 riguardante il riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/1990 in caso di detenzione di diversi tipi di sostanze stupefacenti. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 e se, in caso negativo, il reato di cui all’art. 73 comma 5, possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></itunes:summary><itunes:duration>417</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - RIFIUTO DI SVOLGERE MANSIONI INFERIORI E LICENZIAMENTO</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-rifiuto-di-svolgere-mansioni-inferiori-e-licenziamento--16275357</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24118.<br />Con ordinanza n. 24118 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ha affermato che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c..<br />Ovviamente, può chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza. La Corte ha precisato che il lavoratore “può legittimamente rendersi inadempiente invocando l’art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni“.<br />A cura di Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16275357</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2018 11:30:10 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16275357/jus_on_air.mp3" length="6109726" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24118.&#13;
Con ordinanza n. 24118 del 3 ottobre...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24118.<br />Con ordinanza n. 24118 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ha affermato che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c..<br />Ovviamente, può chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza. La Corte ha precisato che il lavoratore “può legittimamente rendersi inadempiente invocando l’art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni“.<br />A cura di Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>382</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N.28084 PUBBLICATO IL 05.11.2018</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-ordinanza-della-cassazione-n-28084-pubblicato-il-05-11-2018--16215604</link><description><![CDATA[l nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Ordinanza della Cassazione n. 28084 pubblicata il 05.11.2018<br />Alle Sezioni Unite la questione del contemperamento tra il diritto all’oblio ed il diritto all’informazione.<br />La S.C. parte dal recente orientamento, con riferimento in particolare alla ordinanza n. 6919 del marzo 2018, che riconosce preminenza al diritto di cronaca, con compressione di quello all’oblio, giustificata dalla valutazione di alcune circostanze, 5 precisamente, tra le quali l’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia, la notorietà della persona interessata, le modalità utilizzate per dare l’informazione, la concessione di un diritto di replica.<br />La Cassazione con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite riconosce che tale ultima conclusione risulta riduttiva dei casi di prevalenza del diritto all’oblio, rendendolo di fatto inefficace e pone altresì attenzione agli effetti dell’entrata in vigore del regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali.<br />Alla luce di quali valutazioni, dunque, conclude per l’indifferibile individuazione di criteri inequivocabili di riferimento che pongano i limiti del diritto di cronaca in relazione al rispetto di quello all’oblio.  <br />A cura di Melita Festa.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16215604</guid><pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:30:18 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16215604/jus_on_air.mp3" length="9370643" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>l nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
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Ordinanza della Cassazione n. 28084 pubblicata il 05.11.2018&#13;
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Natura giuridica dell’ordinanza di bonifica – Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 ottobre 2018, n. 5761....</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Natura giuridica dell’ordinanza di bonifica – Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 ottobre 2018, n. 5761.<br />Con la sentenza n. 5761 del 8 settembre 2018 in tema di bonifica ambientale, il Consiglio di Stato ha affermato che l’ordinanza di bonifica, che l’Amministrazione può emanare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma semplicemente natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di attuale inquinamento.<br /><br />All’esito di una complessa valutazione del materiale probatorio, nel caso in esame, si è ritenuto che il conferimento in discarica degli inquinanti sia stato effettuato nel corso degli anni – da parte del destinatario dell’ordinanza di bonifica – in assenza di una valida autorizzazione.<br /><br />In punto di diritto il Collegio di Palazzo Spada ha argomentato che deve essere svolta un’indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento.<br /><br />Ai sensi degli art. 242, comma 1, e 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione con un comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità.<br /><br />Non è cioè configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità.<br />A cura di Maria Vaccarello.]]></itunes:summary><itunes:duration>622</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - CASSAZIONE PENALE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-cassazione-penale--16099480</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 35852/2018, riguardante l’applicazione dell’istituto della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri reati giudicati con rito abbreviato.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16099480</guid><pubDate>Wed, 31 Oct 2018 11:30:14 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16099480/jus_on_air.mp3" length="7126621" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 35852/2018, riguardante l’applicazione dell’istituto della continuazione...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br /><br />Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 35852/2018, riguardante l’applicazione dell’istituto della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri reati giudicati con rito abbreviato.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></itunes:summary><itunes:duration>446</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - SENTENZA LAVORO</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-sentenza-lavoro--16035811</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Buste paga ed efficacia probatoria.<br />Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 6 settembre 2018, n. 21699.<br />A cura di Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/16035811</guid><pubDate>Wed, 24 Oct 2018 10:30:34 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/16035811/jusonair.mp3" length="6655163" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Buste paga ed efficacia probatoria.&#13;
Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 6 settembre 2018, n. 21699....</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Buste paga ed efficacia probatoria.<br />Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 6 settembre 2018, n. 21699.<br />A cura di Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>416</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - SENTENZE CIVILI</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-sentenze-civili--15979661</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:13.<br />Corte di Cassazione ordinanza n. 25054 del 10.10.2018.<br />E’ valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisca i compensi oltre il massimo tariffario.<br />Dal min. 2:07.<br />Corte di Cassazione ordinanza n. 25134/2018.<br />L’assegno di mantenimento del figlio non va tarato solo sulla entità delle disponibilità economica del genitore.<br />Dal min. 5:48.<br />Corte di Cassazione ordinanza n. 22810 del 26.09.2018.<br />L’avvocato che fa acquisti per l’esercizio della professione non è consumatore; inapplicabilità del foro del consumatore.<br />A cura di Melita Festa.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15979661</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2018 10:30:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15979661/jus_on_air.mp3" length="9429248" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Dal min. 0:23.&#13;
Offerta tecnica e offerta economica. Appalti pubblici.&#13;
Consiglio di Stato. Sentenza n. 5499...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:23.<br />Offerta tecnica e offerta economica. Appalti pubblici.<br />Consiglio di Stato. Sentenza n. 5499 del 24 settembre 2018.<br />Il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non è violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell’offerta tecnica che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3295 del 2015). L’art. 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici non pone dei termini perentori e i previsti 15 giorni per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni di giustificazione della congruità dell’offerta costituiscono il termine minimo che deve essere concesso per ragioni difensive.<br />Dal min. 3:16.<br />Attività edilizia e disciplina normativa del rispetto delle distanze.<br />Consiglio di Stato, sentenza n. 5071 del 29 agosto 2018.<br />Le distanze sancite dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968 sono tendenzialmente inderogabili, venendo in rilievo una norma imperativa avente il fine specifico di garantire l’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell’edilizia ed alla protezione della salute dei cittadini (prevenendo la formazione di intercapedini malsane); ciò in coerenza con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinante alla nuova costruzione.<br />A cura di Melita Festa.]]></itunes:summary><itunes:duration>725</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - CASSAZIONE PENALE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-cassazione-penale--15858450</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 40256 del 2018: La falsità commessa sull’assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità”.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15858450</guid><pubDate>Wed, 03 Oct 2018 10:30:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15858450/jus_on_air_cassazione_penale.mp3" length="7979257" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 40256 del 2018: La falsità commessa sull’assegno bancario munito della...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 40256 del 2018: La falsità commessa sull’assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità”.<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></itunes:summary><itunes:duration>499</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR – SENTENZA LAVORO</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-sentenza-lavoro--15800552</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Assunzione a termine o con contratto di somministrazione e licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 luglio 2018, n. 19731)<br />A cura di Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15800552</guid><pubDate>Wed, 26 Sep 2018 10:30:06 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15800552/iusonair.mp3" length="8116738" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Assunzione a termine o con contratto di somministrazione e licenziamento per giustificato motivo oggettivo....</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Assunzione a termine o con contratto di somministrazione e licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 luglio 2018, n. 19731)<br />A cura di Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>508</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR – MASSIME DI DIRITTO CIVILE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-massime-di-diritto-civile--15736924</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Cassazione – Sezione III – Ordinanza 22 agosto 2018 n. 20920.<br />I nuovi compensi sono validi anche se la prestazione ha avuto inizio con le vecchie tariffe, allorquando l’attività professionale si sia conclusa sotto il vigore di quelle introdotte successivamente.<br />Dal min. 4:04.<br />Corte di cassazione – Sentenza 13 settembre 2018 n. 22066.<br />L’ invalidità permanente da microlesioni va riconosciuta anche senza esami strumentali. Nel caso di microlesioni subite in un sinistro stradale, l’invalidità permanente «non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.<br />Dal min. 6:41.<br />Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 24 agosto 2018, n. 21178.<br />Assegno per i figli, il giudice può discostarsi dalla richiesta di mamma e papà. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori. Non valgono, inoltre, le “normali” regole procedurali per l’acquisizione probatoria: è quindi valido anche il rapporto dell’investigatore privato depositato in sede di precisazione delle conclusioni.<br />A cura di Melita Festa.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15736924</guid><pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:30:06 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15736924/jus_on_air.mp3" length="9968325" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Dal min. 0:12.&#13;
Cassazione – Sezione III – Ordinanza 22 agosto 2018 n. 20920.&#13;
I nuovi compensi sono validi...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Cassazione – Sezione III – Ordinanza 22 agosto 2018 n. 20920.<br />I nuovi compensi sono validi anche se la prestazione ha avuto inizio con le vecchie tariffe, allorquando l’attività professionale si sia conclusa sotto il vigore di quelle introdotte successivamente.<br />Dal min. 4:04.<br />Corte di cassazione – Sentenza 13 settembre 2018 n. 22066.<br />L’ invalidità permanente da microlesioni va riconosciuta anche senza esami strumentali. Nel caso di microlesioni subite in un sinistro stradale, l’invalidità permanente «non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.<br />Dal min. 6:41.<br />Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 24 agosto 2018, n. 21178.<br />Assegno per i figli, il giudice può discostarsi dalla richiesta di mamma e papà. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori. Non valgono, inoltre, le “normali” regole procedurali per l’acquisizione probatoria: è quindi valido anche il rapporto dell’investigatore privato depositato in sede di precisazione delle conclusioni.<br />A cura di Melita Festa.]]></itunes:summary><itunes:duration>624</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR - SENTENZE AMMINISTRATIVE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-sentenze-amministrative--15665342</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Compensazione delle spese di lite in un giudizio amministrativo – Consiglio di Stato sentenza n.4595 del 26 luglio 2018.<br />La discrezionalità del giudice nel processo amministrativo in ordine al riconoscimento dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali o per escluderla, con il limite di non poter condannare alla spese la parte vittoriosa in giudizio, è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica od errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata.<br />Dal min. 1:45.<br />Abbandono e smaltimento rifiuti – Tar Sicilia, n.1495 del 16 luglio 2018.<br />E’ illegittimo l’ordine ex art.192, comma 3, d.lgs. n.152/2006 rivolto ai proprietari di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti sul loro suolo ove adottato in assenza di istruttoria in ordine alla riconducibilità degli sversamenti a comportamenti anche solo colposi dei medesimi.<br />A cura di Maria Vaccarello.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15665342</guid><pubDate>Wed, 12 Sep 2018 10:30:06 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15665342/jus_on_air_sentenze_amministrative.mp3" length="7094984" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Compensazione delle spese di lite in un giudizio amministrativo – Consiglio di Stato sentenza...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Compensazione delle spese di lite in un giudizio amministrativo – Consiglio di Stato sentenza n.4595 del 26 luglio 2018.<br />La discrezionalità del giudice nel processo amministrativo in ordine al riconoscimento dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali o per escluderla, con il limite di non poter condannare alla spese la parte vittoriosa in giudizio, è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica od errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata.<br />Dal min. 1:45.<br />Abbandono e smaltimento rifiuti – Tar Sicilia, n.1495 del 16 luglio 2018.<br />E’ illegittimo l’ordine ex art.192, comma 3, d.lgs. n.152/2006 rivolto ai proprietari di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti sul loro suolo ove adottato in assenza di istruttoria in ordine alla riconducibilità degli sversamenti a comportamenti anche solo colposi dei medesimi.<br />A cura di Maria Vaccarello.]]></itunes:summary><itunes:duration>444</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR – SENTENZA SEZIONI UNITE PENALE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-sentenza-sezioni-unite-penale--15630494</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Sezioni Unite, n. 12213 del 2018, riguardante la legittimazione del sostituto processuale del difensore, cui il danneggiato dal reato ha conferito procura speciale, a costituirsi parte civile nel processo penale, in luogo del difensore medesimo (nominato procuratore speciale).<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15630494</guid><pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:30:07 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15630494/jus_on_air.mp3" length="8002373" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Sentenza Sezioni Unite, n. 12213 del 2018, riguardante la legittimazione del sostituto processuale del...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Sezioni Unite, n. 12213 del 2018, riguardante la legittimazione del sostituto processuale del difensore, cui il danneggiato dal reato ha conferito procura speciale, a costituirsi parte civile nel processo penale, in luogo del difensore medesimo (nominato procuratore speciale).<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></itunes:summary><itunes:duration>501</itunes:duration><itunes:keywords>jusonair,mauroalvino,penale,sezioniunite</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE E LICENZIAMENTO</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-violazione-del-divieto-di-fumare-e-licenziamento--15255723</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Violazione del divieto di fumare e licenziamento (Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – L – ordinanza n. 16965 del 27 giugno 2018).<br />A cura di Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15255723</guid><pubDate>Wed, 18 Jul 2018 10:30:07 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15255723/ius_on_air.mp3" length="7648256" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Violazione del divieto di fumare e licenziamento (Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – L – ordinanza n....</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Violazione del divieto di fumare e licenziamento (Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – L – ordinanza n. 16965 del 27 giugno 2018).<br />A cura di Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>478</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR -  MASSIME DI DIRITTO CIVILE</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-massime-di-diritto-civile--15228003</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n. 115749 del 15.06.2018.<br />La responsabilità medico chirurgica ed il dovere del consenso informato.<br />La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare il duplice danno, alla salute, se il paziente correttamente informato – e sul quale grava l’onere probatorio – non avrebbe acconsentito a sottoporsi all’intervento ed a subirne gli effetti invalidanti, ed al diritto all’autodeterminazione, se a causa del deficit informativo il paziente ha ricevuto un danno diverso dalla lesione al diritto alla salute. La S.C. ha ribadito che il rispetto da parte del sanitario delle linee guida, pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla sola perizia del sanitario, non esime il giudice dal valutare nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa.<br />Dal min. 2:40.<br />Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 17533 del 04.07.2018.<br />Valida la notifica dell’Ufficiale giudiziario fuori distretto.<br />Non incide sulla idoneità della notificazione l’esecuzione della medesima da parte di un ufficiale giudiziario non competente per territorio. Essa andrà considerata come una mera irregolarità della condotta del notificante priva di effetti processuali. Quale semplice violazione delle norme organizzative del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari di cui al DPR 1229/1959 artt. 106 e 107, potrà essere soltanto fonte di responsabilità disciplinare o di altro tipo a carico del singolo ufficiale giudiziario.<br />Dal min. 3:59.<br />Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 145 del 04.07.2018.<br />La madre non biologica di una coppia di donne unite civilmente va considerata mamma dalla nascita del bambino.<br />Sulla base dell’interesse superiore da tutelare quale quello del minore, anche la non biologica va considerata madre sin dalla nascita del bambino se ha condiviso con la compagna la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (pma). La Corte ha esteso le regole della legge n. 40/2004 – secondo la quale i nati a seguito di pma hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla pratica – devono valere anche per le coppie omosessuali che illegalmente o all’estero hanno fatto ricorso a questa tecnica. Lo status di figlio dunque opera anticipatamente dal momento e per effetto del consenso.<br />A cura di Melita Festa.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15228003</guid><pubDate>Wed, 11 Jul 2018 10:30:05 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15228003/jus_on_air_massime_civile.mp3" length="5189090" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n. 115749 del 15.06.2018.&#13;
La responsabilità medico...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n. 115749 del 15.06.2018.<br />La responsabilità medico chirurgica ed il dovere del consenso informato.<br />La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare il duplice danno, alla salute, se il paziente correttamente informato – e sul quale grava l’onere probatorio – non avrebbe acconsentito a sottoporsi all’intervento ed a subirne gli effetti invalidanti, ed al diritto all’autodeterminazione, se a causa del deficit informativo il paziente ha ricevuto un danno diverso dalla lesione al diritto alla salute. La S.C. ha ribadito che il rispetto da parte del sanitario delle linee guida, pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla sola perizia del sanitario, non esime il giudice dal valutare nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa.<br />Dal min. 2:40.<br />Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 17533 del 04.07.2018.<br />Valida la notifica dell’Ufficiale giudiziario fuori distretto.<br />Non incide sulla idoneità della notificazione l’esecuzione della medesima da parte di un ufficiale giudiziario non competente per territorio. Essa andrà considerata come una mera irregolarità della condotta del notificante priva di effetti processuali. Quale semplice violazione delle norme organizzative del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari di cui al DPR 1229/1959 artt. 106 e 107, potrà essere soltanto fonte di responsabilità disciplinare o di altro tipo a carico del singolo ufficiale giudiziario.<br />Dal min. 3:59.<br />Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 145 del 04.07.2018.<br />La madre non biologica di una coppia di donne unite civilmente va considerata mamma dalla nascita del bambino.<br />Sulla base dell’interesse superiore da tutelare quale quello del minore, anche la non biologica va considerata madre sin dalla nascita del bambino se ha condiviso con la compagna la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (pma). La Corte ha esteso le regole della legge n. 40/2004 – secondo la quale i nati a seguito di pma hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla pratica – devono valere anche per le coppie omosessuali che illegalmente o all’estero hanno fatto ricorso a questa tecnica. Lo status di figlio dunque opera anticipatamente dal momento e per effetto del consenso.<br />A cura di Melita Festa.]]></itunes:summary><itunes:duration>325</itunes:duration><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/485f4218ac838de094d1437dc663b4d6.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUSONAIR | SENTENZE AMMINISTRATIVE - Mercoledì 4 Luglio 2018 #JusOnAir</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-sentenze-amministrative-mercoledi-4-luglio-2018-jusonair--15189842</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Interventi realizzati su immobili post presentazione della domanda di condono edilizio.<br />Tar Campania, sez. VII, sentenza 8 giugno 2018 n. 3881.<br />La pendenza dell’istanza di condono non preclude in assoluto la possibilità di intervenire sugli immobili rispetto ai quali pende l’istanza stessa, ma impone, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo, che ciò debba avvenire nei limiti e nel rispetto delle procedure di legge.<br />Dal min. 3:36.<br />Verande e variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile.<br />Consiglio di Stato, 26 marzo 2018, n. 1893.<br />Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, poiché vanno a determinare una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire<br />Dal min. 5:25.<br />Assenza di comunicazione avvio procedimento ed illegittimità di ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento rifiuti.<br />Tar Campania Napoli, Sez. V, 15 marzo 2018, n. 1651.<br />È illegittima l’ordinanza sindacale che ordina a un consorzio di bonifica di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti di varia tipologia, abbandonati da ignoti adottata, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, in assenza di una comunicazione volta a consentirne la partecipazione procedimentale per il prescritto accertamento in contraddittorio sull’imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, dell’incontrollato sversamento di rifiuti speciali e pericolosi lungo una strada consortile.<br />A cura di Avv. Maria Vaccarello.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15189842</guid><pubDate>Wed, 04 Jul 2018 10:30:11 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15189842/jusonair_sentenze_amministrative_mercoled_4_luglio_2018_jusonair.mp3" length="8139755" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Dal min. 0:12.&#13;
Interventi realizzati su immobili post presentazione della domanda di condono edilizio.&#13;
Tar...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:12.<br />Interventi realizzati su immobili post presentazione della domanda di condono edilizio.<br />Tar Campania, sez. VII, sentenza 8 giugno 2018 n. 3881.<br />La pendenza dell’istanza di condono non preclude in assoluto la possibilità di intervenire sugli immobili rispetto ai quali pende l’istanza stessa, ma impone, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo, che ciò debba avvenire nei limiti e nel rispetto delle procedure di legge.<br />Dal min. 3:36.<br />Verande e variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile.<br />Consiglio di Stato, 26 marzo 2018, n. 1893.<br />Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, poiché vanno a determinare una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire<br />Dal min. 5:25.<br />Assenza di comunicazione avvio procedimento ed illegittimità di ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento rifiuti.<br />Tar Campania Napoli, Sez. V, 15 marzo 2018, n. 1651.<br />È illegittima l’ordinanza sindacale che ordina a un consorzio di bonifica di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti di varia tipologia, abbandonati da ignoti adottata, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, in assenza di una comunicazione volta a consentirne la partecipazione procedimentale per il prescritto accertamento in contraddittorio sull’imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, dell’incontrollato sversamento di rifiuti speciali e pericolosi lungo una strada consortile.<br />A cura di Avv. Maria Vaccarello.]]></itunes:summary><itunes:duration>509</itunes:duration><itunes:keywords>amministrative,jusonair,sentenze</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/781f05f31082a2fefad94ee401998592.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUSONAIR | CASSAZIONE PENALE - Mercoledì 27 Giugno 2018 #JusOnAir</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-cassazione-penale-mercoledi-27-giugno-2018-jusonair--15139944</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sez. IV, 5 aprile 2018 (ud. 6 marzo 2018), n. 15214 Presidente Blaiotta, Relatore Serrao<br />Sulla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 nr. 5<br />«Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi».<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15139944</guid><pubDate>Wed, 27 Jun 2018 10:30:37 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15139944/jusonair.mp3" length="7658573" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Cassazione Penale, Sez. IV, 5 aprile 2018 (ud. 6 marzo 2018), n. 15214 Presidente Blaiotta, Relatore Serrao...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Cassazione Penale, Sez. IV, 5 aprile 2018 (ud. 6 marzo 2018), n. 15214 Presidente Blaiotta, Relatore Serrao<br />Sulla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 nr. 5<br />«Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi».<br />A cura di Avv. Mauro Alvino.]]></itunes:summary><itunes:duration>479</itunes:duration><itunes:keywords>cassazione,jusonair,penale</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/501f0988547394a16fcfdb158285dd3c.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUSONAIR | IL CASO FOODORA, I RIDERS SONO LAVORATORI AUTONOMI PERCHÈ NON OBBLIGATI A LAVORARE - Mercoledì 20 Giugno 2018 #JusOnAir</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-il-caso-foodora-i-riders-sono-lavoratori-autonomi-perche-non-obbligati-a-lavorare-mercoledi-20-giugno-2018-jusonair--15090402</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Il caso Foodora – I riders sono lavoratori autonomi perché non obbligati a lavorare.<br />Tribunale di Torino, sezione Lavoro, sentenza n. 778 del 7 maggio 2018.<br />A cura di Avv. Italo Meoli.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15090402</guid><pubDate>Wed, 20 Jun 2018 10:30:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15090402/jusonair_il_caso_foodora_i_riders_sono_lavoratori_autonomi_perch_non_obbligati_a_lavorare_mercoled_20_giugno_2018_jusonair.mp3" length="8853630" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Il caso Foodora – I riders sono lavoratori autonomi perché non obbligati a lavorare.&#13;
Tribunale di Torino,...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Il caso Foodora – I riders sono lavoratori autonomi perché non obbligati a lavorare.<br />Tribunale di Torino, sezione Lavoro, sentenza n. 778 del 7 maggio 2018.<br />A cura di Avv. Italo Meoli.]]></itunes:summary><itunes:duration>554</itunes:duration><itunes:keywords>fodora,italo,jusonair,meoli</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/501f0988547394a16fcfdb158285dd3c.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUSONAIR | SENTENZE CIVILI - Mercoledì 13 Giugno 2018 #JusOnAir</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jusonair-sentenze-civili-mercoledi-13-giugno-2018-jusonair--15035923</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:13.<br />Il codice del consumo e le competenze professionali dell’Avvocato.<br />Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione civile, n. 11389, pubblicata l’11.05.2018.<br />In caso di controversia avente ad oggetto le competenze professionali dell’avvocato, in virtù delle disposizioni del codice del consumo, la competenza territoriale si radica nel luogo di residenza del consumatore al momento della domanda. L’accertamento in merito allo spostamento di residenza o la mancata coincidenza con il luogo di residenza anagrafica spetta alla valutazione del giudice di merito.<br />Dal min. 2:29.<br />Tutela delle nozze gay celebrate all’estero.<br />Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, I Sezione civile, n. 11696 pubblicata il 14.05.2018.<br />Il matrimonio celebrato all’estero tra coppie omoaffettive, composte da un cittadino italiano ed uno straniero, non sono trascrivibili all’anagrafe italiana, ma tutelate e soggette alla disciplina delle unioni civili (legge Cirinnà), applicabile anche retroattivamente, in virtù del principio secondo cui la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è affidata alla valutazione dei singoli Stati membri.<br />Dal min. 4:01.<br />L’assistenza dell’avvocato è necessaria nella mediazione obbligatoria.<br />Ordinanza del Tribunale di Vasto del 09.04.2018.<br />Nei procedimenti di mediazione obbligatoria l’assistenza legale è necessaria e compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non comportando costi ingenti e pertanto non contravvenendo alle suddette disposizioni sotto il profilo della onerosità della procedura. La mancanza di assistenza legale comporta, dunque, un vizio di procedimento a cui conseguono sanzioni pecuniarie e processuali.<br />Dal min. 6:37.<br />L’evento dannoso prevedibile costituisce caso fortuito, pertanto non risarcibile.<br />Sentenza del Tribunale di Pordenone del 05.04.2018.<br />E’ ravvisabile la presenza del caso fortuito allorquando l’evento dannoso si è prodotto esclusivamente per la condotta colposa del danneggiato, che non ha osservato le ordinarie cautele in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo; conseguentemente viene meno il diritto al risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.<br />A cura di Melita Festa.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/15035923</guid><pubDate>Wed, 13 Jun 2018 10:30:07 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/15035923/jusonair_sentenze_civili_mercoled_13_giugno_2018_jusonair.mp3" length="9186743" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
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Dal min. 0:13.&#13;
Il codice del consumo e le competenze professionali dell’Avvocato.&#13;
Sentenza della Corte...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Dal min. 0:13.<br />Il codice del consumo e le competenze professionali dell’Avvocato.<br />Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione civile, n. 11389, pubblicata l’11.05.2018.<br />In caso di controversia avente ad oggetto le competenze professionali dell’avvocato, in virtù delle disposizioni del codice del consumo, la competenza territoriale si radica nel luogo di residenza del consumatore al momento della domanda. L’accertamento in merito allo spostamento di residenza o la mancata coincidenza con il luogo di residenza anagrafica spetta alla valutazione del giudice di merito.<br />Dal min. 2:29.<br />Tutela delle nozze gay celebrate all’estero.<br />Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, I Sezione civile, n. 11696 pubblicata il 14.05.2018.<br />Il matrimonio celebrato all’estero tra coppie omoaffettive, composte da un cittadino italiano ed uno straniero, non sono trascrivibili all’anagrafe italiana, ma tutelate e soggette alla disciplina delle unioni civili (legge Cirinnà), applicabile anche retroattivamente, in virtù del principio secondo cui la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è affidata alla valutazione dei singoli Stati membri.<br />Dal min. 4:01.<br />L’assistenza dell’avvocato è necessaria nella mediazione obbligatoria.<br />Ordinanza del Tribunale di Vasto del 09.04.2018.<br />Nei procedimenti di mediazione obbligatoria l’assistenza legale è necessaria e compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non comportando costi ingenti e pertanto non contravvenendo alle suddette disposizioni sotto il profilo della onerosità della procedura. La mancanza di assistenza legale comporta, dunque, un vizio di procedimento a cui conseguono sanzioni pecuniarie e processuali.<br />Dal min. 6:37.<br />L’evento dannoso prevedibile costituisce caso fortuito, pertanto non risarcibile.<br />Sentenza del Tribunale di Pordenone del 05.04.2018.<br />E’ ravvisabile la presenza del caso fortuito allorquando l’evento dannoso si è prodotto esclusivamente per la condotta colposa del danneggiato, che non ha osservato le ordinarie cautele in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo; conseguentemente viene meno il diritto al risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.<br />A cura di Melita Festa.]]></itunes:summary><itunes:duration>575</itunes:duration><itunes:keywords>civili,jusonair,sentenze,sentenzecivili</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/501f0988547394a16fcfdb158285dd3c.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>JUS ON AIR | LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA NEGLI APPALTI PUBBLICI - Mercoledì 6 Giugno 2018 #JusOnAir</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jus-on-air-la-verifica-della-congruita-dell-offerta-negli-appalti-pubblici-mercoledi-6-giugno-2018-jusonair--14982613</link><description><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino<br />in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Consiglio di Stato, n. 1609 del 13 marzo 2018. Il G.A. non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta sospetta di anomalia e delle singole voci (poiché si tradurrebbe in un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.) ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria; entro tali limiti, il Giudice di legittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della P.A., può esercitare il proprio sindacato. <br />A cura di Maria Vaccarello.]]></description><guid isPermaLink="false">https://api.spreaker.com/episode/14982613</guid><pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:30:06 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/14982613/jus_on_air_la_verifica_della_congruit_dell_offerta_negli_appalti_pubblici_mercoled_6_giugno_2018_jusonair.mp3" length="7484395" type="audio/mpeg"/><itunes:author>IusLaw Web Radio - #Avvocati</itunes:author><itunes:subtitle>ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino&#13;
in onda tutti i mercoledì alle 12.30.&#13;
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:&#13;
Sentenza Consiglio di Stato, n. 1609 del 13 marzo 2018. Il G.A. non può procedere ad alcuna autonoma verifica...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino<br />in onda tutti i mercoledì alle 12.30.<br />Nella puntata di oggi ci occuperemo di:<br />Sentenza Consiglio di Stato, n. 1609 del 13 marzo 2018. Il G.A. non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta sospetta di anomalia e delle singole voci (poiché si tradurrebbe in un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.) ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria; entro tali limiti, il Giudice di legittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della P.A., può esercitare il proprio sindacato. <br />A cura di Maria Vaccarello.]]></itunes:summary><itunes:duration>468</itunes:duration><itunes:keywords>appalti,congruità,jusonair,offerta,pubblici</itunes:keywords><itunes:explicit>clean</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/781f05f31082a2fefad94ee401998592.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item></channel></rss>
